truffe e come difendersi

Tutti i reati delle frodi informatiche, tra phishing, vishing e smishing

La Polizia Postale segnala l’invio di email che offrono servizi connessi all’emergenza coronavirus o che danno indicazioni su importanti prescrizioni mediche. Vediamo quali sono le truffe più diffuse, cosa può fare chi è stato colpito da queste frodi e quali sono le ipotesi di reato prefigurabili

Pubblicato il 20 Apr 2020

Massimo Borgobello

Avvocato a Udine, co-founder dello Studio Legale Associato BCBLaw, PHD e DPO Certificato 11697:2017

Golden Power

Sono al massimo storico i reati connessi a truffe e frodi online – phishing (web, mail), vishing (via telefonata vocale), smishing (via sms). Già, perché in un momento in cui tutta Italia è sul web, aumenta la vulnerabilità di ciascuno di noi. Assistiamo così al triste fenomeno di false raccolte fondi, siti fasulli per la vendita di mascherine e prodotti igienizzanti per le mani oppure la vendita a prezzi aumentati anche del 5000%.

Non è un caso che il 25 marzo 2020 il ministero dell’Interno abbia evidenziato un aumento significativo di tentativi di truffe on line.

La Polizia Postale segnala l’invio di e-mail che offrono servizi connessi all’emergenza Coronavirus o che danno indicazioni su importanti prescrizioni mediche. Torna alla ribalta anche il cosiddetto Vishing: attraverso telefonate fake soprattutto agli utenti più bisognosi di tutela, i truffatori promettono utilità o danno informazioni fasulle per farsi dare dati utili, di solito password per accedere a conti correnti home banking o pin di carte di credito.

Forniamo, quindi, di seguito una visione d’insieme delle ipotesi di reato astrattamente configurabili ed un breve commento della normativa in materia.

Reati di phishing, vishing e smishing, cosa sono e come difendersi

Partiamo subito dall’unico vero strumento di tutela dalle truffe online (e da quelle “classiche”): la prudenza.

Non fornire dati a chi li richiede con una chiamata e/o con un messaggio (qualunque sia lo strumento di messaggistica). Le email inattese con allegati sono una potenziale minaccia e vanno trattate con la massima attenzione.

Il phishing è nato come strumento di reperimento di credenziali bancarie o di carte di credito attraverso email con il logo contraffatto – normalmente – di un istituto di credito, in cui si invita il destinatario a fornire dati riservati (numero di carta di credito, password di home banking, ecc.), motivando la richiesta con ragioni tecniche.

Dal password phishing si è passati al voice phishing (da cui vishing): la richiesta di dati bancari o credenziali di carte di credito arriva con chiamate da call center che fingono di tutelare la vittima da…tentativi di frode.

Un famoso caso della fine 2019 vedeva i dati degli utenti reperiti, in prima battuta, direttamente dagli Istituti bancari: i truffatori si fingevano agenti delle Forze dell’Ordine, chiedendo nomi e dati di clienti, millantando il sequestro di numerose carte di credito in operazioni di polizia.

Lo smishing, infine, è un’operazione analoga per mezzo di sms, da Short message phishing.

Cosa fare in caso di telefonate, messaggi o email sospette? Oltre ad essere prudenti, evitando ogni riferimento a dati, password e pin, è opportuna la segnalazione alla Polizia postale.

Cosa può fare chi è stato colpito da queste frodi? Si deve fare denuncia o querela (se richiesta). Ora vedremo per quali ipotesi basta la denuncia e per quali è necessaria la querela.

Che reato è il phishing?

Può sembrare incredibile ai non addetti ai lavori, ma le frodi descritte in precedenza possono integrare reati diversi a seconda delle modalità concrete con cui vengono effettuati e, comunque, la giurisprudenza della Corte di cassazione non ha definito in maniera univoca quali ipotesi vadano ricondotte ad un determinato delitto e quali ad un altro.

La questione si “gioca” tra due reati, ossia la truffa “classica”, reato previsto dall’art. 640 Codice penale, eventualmente aggravata, e la frode informatica, prevista dall’art. 640 ter Codice penale.

Entrambe le fattispecie richiedono che vi sia un danno economico per la vittima, di solito consistente nel prelievo di somme di denaro dal conto corrente o dalla carta d credito.

Mentre il delitto di truffa prevede l’induzione in errore della vittima con artifizi e raggiri, la frode informatica richiede solo l’alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico o l’intervento senza diritto ed in qualsiasi modo su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico.

Per questa ragione dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che il phishing effettuato con malware o altri programmi autoinstallanti, debba essere ricondotto al delitto di frode informatica.

Le ipotesi di phishing in cui la vittima fornisce i propri dati accedendo al link inviato a mezzo email, invece, sono considerate truffe ai sensi dell’art. 640 Codice penale.

In quest’ultima ipotesi, infatti, la vittima è indotta in errore da email con loghi contraffatti e con richieste verosimili.

Va detto che gli ultimi arresti giurisprudenziali affermano la responsabilità penale per frode informatica (640 ter) anche per il phishing effettuato mediante email con dati forniti direttamente (così la sentenza n. 21987 della Cassazione, Sezione Seconda penale, del 14 gennaio 2019).

Altra questione rilevante è comprendere se vi siano altre ipotesi di reato astrattamente configurabili.

Nella sentenza ultima citata oltre alla frode informatica, gli autori del phishing sono stati condannati anche per il reato di cui all’art. 615 ter Codice penale (Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico), aprendo alla possibilità di concorso tra il reato di cui all’art. 640 ter Codice penale (frode informatica) e quello di cui all’art. 615 quater Codice penale (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici).

La fattispecie di cui all’art. 615 ter Codice penale è un reato comune, a forma libera, di mera condotta (quantomeno per le ipotesi alternative non aggravate), con dolo generico, che punisce l’introduzione o il mantenimento in un sistema informatico o telematico.

Viene considerata reato di ostacolo, con bene giuridico identificato nell’inviolabilità del domicilio informatico, inteso come espressione più ampia del valore costituzionale di cui all’art. 14 Cost.

L’art. 615 quater Codice penale è reato comune, a forma libera, di mera condotta, con dolo specifico e punisce chi si procura abusivamente codici o parole chiave per profitto e con danno ad altri.

A seconda delle ipotesi, quindi, la Cassazione ha ritenuto che il phishing integri o la frode informatica e l’accesso abusivo, o la frode informatica e la detenzione o diffusione di codici o password.

I reati legati a vishing e smishing

Seguendo l’interpretazione delle ultime sentenze della Cassazione, i due fenomeni rientrano nella frode informatica e vale quanto detto poc’anzi sugli altri reati configurabili. La dottrina, per la verità, resta divisa e ritiene, in parte, che si debba comunque parlare solo di truffa “classica”.

Quali sono gli strumenti di tutela per le vittime di questi reati?

Sia la truffa che la frode informatica sono reati punibili a querela della persona offesa: per i non addetti ai lavori, significa chiedere all’Autorità giudiziaria di procedere penalmente nei confronti di un soggetto entro tre mesi dal momento in cui si è verificato il fatto (in questo caso, da quando si ha la certezza di essere stati truffati).

Nelle ipotesi aggravate, sia di truffa che d frode informatica, invece, è sufficiente la denuncia.

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