La videosorveglianza si fa largo nei cantieri temporanei per garantire la sicurezza dei lavoratori.
La tecnologia è ormai ampiamente diffusa in tutti i settori produttivi e commerciali. In particolare, negli ultimi anni si sta sempre più affermando come strumento indispensabile nei settori a più alto rischio di infortuni anche mortali. Ecco come si stanno preparando le imprese dell’armamento ferroviario per non violare il GDPR, lo Statuto dei lavoratori e tutte le normative relative alla protezione dei dati e non solo.
La videosorveglianza nei cantieri
La necessità del datore di lavoro di installare un sistema di videosorveglianza presso il proprio cantiere nasce dalla esigenza di implementare la sicurezza dei lavoratori, delle persone che a vario titolo vi accedono, oltre a prevenire atti vandalici e danneggiamenti al patrimonio aziendale, furti e aggressioni.
Il sistema di videosorveglianza nei cantieri rappresenta una tecnologia in grado
di garantire un monitoraggio costante e in tempo reale, permette di prevenire
situazioni potenzialmente rischiose e di intervenire tempestivamente in caso di
problemi, con impatto positivo sulla sicurezza.
Questione di privacy
Nei cantieri dove si svolgono attività di manutenzione dell’armamento ferroviario la situazione sul fronte privacy si presenta in maniera molto più complessa.
Infatti, nella maggior parte dei casi le società che operano nel settore ferroviario
predispongono le basi dei propri cantieri presso luoghi pubblici con alta
frequentazione di viaggiatori, come i piazzali adiacenti le stazioni e gli scali
ferroviari urbani.
I macchinari e le attrezzature ad alto rischio presenti nei cantieri ferroviari
nonché il loro valore economico, in capo alle società di settore, fanno sorgere
l’esigenza di installare un impianto audiovisivo al fine di garantire in primo
luogo, la sicurezza dei lavoratori ed in secondo luogo di prevenire possibili
eventi criminosi, quali furti, atti vandalici e altri danni al patrimonio della società.
In alcuni casi, viste le vaste dimensioni dei cantieri, corre il rischio che le
telecamere vengono disposte non solo presso i luoghi dove si esercita l’attività
lavorativa ma anche in punti di viabilità dei passeggeri tra i binari.
Alla luce di ciò, è doveroso da parte dell’impresa verificare e valutare con cura
che la collocazione dei dispositivi di sorveglianza avvenga secondo quanto stabilito dalla legge e soprattutto che non arrechi pregiudizi di nessuna natura ai
soggetti non interessati.
La semplice visualizzazione delle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza in tempo reale, costituisce già di per sé un trattamento dei dati personali e, di riflesso, come rispetto a detta attività, troveranno senz’altro applicazione le disposizioni della richiamata normativa europea in materia di protezione dei dati personali.
Le normative vigenti
Poiché la videosorveglianza nei cantieri è un’attività estremamente invasiva, occorre tener conto delle normative vigenti in materia di privacy ed in particolare del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), del Codice in materia di protezione dei dati personali e della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).
Affinchè non si configuri la violazione della privacy dei soggetti che transitano
liberamente presso le stazioni ferroviarie è necessario rispettare il principio di
minimizzazione dei dati, con riferimento alle scelte delle modalità di ripresa e
dislocazione delle telecamere, nonché della gestione delle varie fasi del
trattamento.
Il caso dell’Armamento Ferroviario
Le imprese di Armamento Ferroviario, prima di installare un sistema di
videoripresa nei propri cantieri collocati presso le stazioni ferroviarie, devono
attuare la procedura di garanzia prevista dall’art. 4 della Legge n.300/1970.
L’attività di videosorveglianza nei cantieri deve avvenire in conformità alle disposizioni di legge e nel rispetto del principio di tutela della dignità e riservatezza dei
lavoratori ed in generale di tutti i soggetti coinvolti.
Inoltre, è opportuno considerare come l’immagine ripresa dal sistema di videosorveglianza debba essere ricompresa nell’ampia definizione di “dato
personale”, così come offerta all’art. 4, n. 1, Regolamento UE 679/2016 (GDPR),
laddove sia possibile identificare la persona fisica.
Le immagini non possono in alcun modo essere diffuse all’esterno, tranne che
per la necessità di tempestiva consegna all’Autorità Giudiziaria competente,
qualora si verifichi una fattispecie delittuosa.
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 (GDPR), i dipendenti e gli esterni che transitano nelle aree di ripresa delle stazioni ferroviarie devono essere informati della rilevazione dei dati mediante affissione di specifici cartelli monitori, sviluppati in conformità della normativa vigente.
Sia la raccolta dei dati sia il trattamento degli stessi devono essere effettuati nel rispetto del principio di pertinenza e di non eccedenza, senza ledere i diritti e le libertà degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale.
Il trattamento dei dati relativo all’impianto di videosorveglianza deve essere consentito soltanto al personale espressamente designato e autorizzato che deve avvalersi di sistemi informatici, il cui accesso deve essere consentito solo mediante idonee credenziali di autenticazione.
L’accesso alle immagini da parte degli addetti autorizzati al trattamento deve essere limitato alle aree oggetto della sorveglianza.
Le immagini raccolte devono essere conservate per il periodo consentito dalla legge, fatti salvi i casi in cui per motivi di sicurezza, ordine pubblico, accertamento dei reati e casi simili, risulti necessario un periodo di conservazione maggiore.
Conclusioni
Le difficoltà riscontrate dalle società che operano nel settore ferroviario, nello svolgere l’attività di videosorveglianza presso i cantieri ubicati nelle stazioni ferroviarie, rispondono alla necessità di trovare il giusto equilibrio fra l’esigenza di garantire la sicurezza dei lavoratori, quella di tutelare il patrimonio aziendale e l’obbligo di garantire la libertà dei soggetti di poter transitare liberamente nei luoghi pubblici delle stazioni ferroviarie, senza dover subire ingerenze eccessive nella loro privacy.