A livello europeo l’iniziativa delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) ha preso forma nell’ambito delle misure del Clean Energy Package per un’energia pulita.
In Italia, questa visione è stata attuata con un quadro normativo che supporta la produzione di energia rinnovabile condivisa: i membri delle CER sono dei veri e propri pionieri dell’autoconsumo collettivo, con un impatto positivo non solo tra i partecipanti ma anche a favore delle aree circostanti in cui sono collocate.
Chi partecipa alle comunità energetiche rinnovabili, noto anche come prosumer, non si limita a consumare energia, ma contribuisce attivamente alla sua produzione. Attraverso impianti condivisi — spesso solari o eolici — tra singoli individui, piccole e medie imprese, o persino enti locali come le amministrazioni comunali, si persegue l’obiettivo di ridurre la dipendenza da combustibili fossili così come l’emissione di gas serra.
Le regole operative del GSE
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, su proposta del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), ha approvato le regole operative che delineano l’operatività delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Sono state redatte in attuazione del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, noto come Decreto CACER, e ulteriormente supportate dalle disposizioni dell’Allegato A alla delibera 727/2022/R/eel dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
Il documento fornisce un framework chiaro per chi desidera avvalersi degli incentivi previsti per l’energia rinnovabile, offrendo una guida dettagliata su come formare una CER, perseguendo benefici ambientali, economici o sociali, ed escludendo esplicitamente la ricerca di profitti finanziari.
Il quadro normativo appena consolidato fornisce le linee guida per la costituzione di una CER.
I requisiti essenziali per la costituzione di una CER
Innanzitutto, la struttura della CER, con partecipazione aperta e volontaria, deve porre al centro il benessere collettivo e anche lo statuto deve essere formulato tenendo in considerazione alcuni requisiti essenziali:
- l’oggetto sociale prevalente di una comunità energetica rinnovabile deve essere la fornitura di benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non, appunto, quello di ottenere profitti finanziari;
- la governance della comunità energetica è affidata a individui, PMI, associazioni, enti pubblici locali, istituzioni di ricerca e formazione, organizzazioni religiose, ma anche enti del terzo settore situati nei Comuni dove si trovano gli impianti di produzione energetica della comunità;
- è assicurato il mantenimento dei diritti di “cliente finale” ai membri della CER, compreso il diritto di recesso in ogni momento, tenuto conto della compartecipazione agli investimenti sostenuti;
- per facilitare una gestione efficiente e giusta dell’energia all’interno della comunità energetica rinnovabile deve essere individuato un soggetto delegato, a cui è attribuito il compito di supervisionare la distribuzione dell’energia elettrica condivisa, garantendo il corretto riparto dell’energia in base agli accordi stabiliti.
Accanto ai requisiti per la formazione di una comunità energetica rinnovabile, il GSE ha fornito chiarimenti anche in merito alle modalità di produzione e consumo dell’energia, per una distribuzione equa e proporzionata tra i partecipanti, passando attraverso criteri predefiniti di contabilizzazione e fatturazione.
Le regole operative si occupano poi degli incentivi finanziari, per supportare la costituzione delle CER, e delle norme tecniche di installazione e manutenzione.
Il ruolo delle CER nella transizione energetica
Per effetto di questo quadro normativo completo, le comunità energetiche rinnovabili possono ora svolgere il proprio ruolo primario nella transizione verso un sistema energetico più pulito ed efficiente. Con le CER si attua infatti un nuovo modello di produzione e consumo dell’energia – o meglio, autoconsumo – non solo sostenibile, con lo sfruttamento di fonti rinnovabili, ma anche innovativo, allo scopo di incrementare l’efficienza energetica mediante tecnologie avanzate.
Occorre precisare che le regole operative del GSE non trattano in modo dettagliato gli aspetti digitali connessi alle CER, ma il ruolo centrale del progresso tecnologico può implicitamente ricavarsi dalle linee guida.
L’importanza della digitalizzazione nelle CER
Si è visto che uno degli obiettivi delle comunità energetiche rinnovabili è la gestione efficiente della produzione e del consumo di energia: grazie ad algoritmi e piattaforme di monitoraggio, mediante sistemi di IoT e sensori, è possibile prevedere i livelli di produzione energetica e di regolare i consumi in base alle risorse di volta in volta disponibili, ottimizzando così tutte le procedure.
Al tempo stesso, allo scopo di distribuire l’energia in modo equo e proporzionato, sistemi digitali che consentono la contabilizzazione e una fatturazione precisa possono fornire un valido supporto. Inoltre, la digitalizzazione rende le CER interoperabili con altri sistemi – ad esempio le infrastrutture locali – promuovendo l’adozione delle fonti di energia rinnovabile su vasta scala e facilitando l’accesso ai benefici delle energie pulite.
Ma anche la governance e in generale il coinvolgimento dei partecipanti nei processi decisionali possono risultare agevolati: da un lato, applicazioni e portali permettono ai partecipanti di monitorare i consumi, dall’altro, di prendere parte in modo consapevole ed attivo alle decisioni collettive, anche a vantaggio della trasparenza.