Se le relazioni industriali, e in virtù di queste il diritto del lavoro, debbano occuparsi dell’impatto climatico e, dunque, della questione socio-ecologica, e come possano farlo, è un interrogativo raramente approfondito negli autorevoli dibattiti sul e nel diritto del lavoro e commerciale.
D’altronde la “natura” è considerata, da sempre, fuori dal dominio del diritto giuscommercialista e giuslavorista. Ma quest’ultima e il lavoro sono entrambi implicati nella crisi socio-ecologica contemporanea e iniziano a figurare come temi di primissimo rilievo in diverse e iconiche proposte politiche su come affrontare la contemporanea crisi climatica e i suoi impatti diseguali (e portatori di diseguaglianze economiche, di genere e razziali) nell’ambiente come sulle persone e sulle relazioni – anche industriali – che questi protagonisti tessono.
Crisi climatica: alla ricerca di un nuovo pensiero economico e giuridico
In un contesto caratterizzato da una crescente preoccupazione dell’opinione pubblica e dunque – e di conseguenza – delle agende politiche europee e internazionali (si pensi al movimento sociale e globale Fridays for Climate, nonché il ruolo preponderante detenuto dal cambiamento climatico nella campagna elettorale del Parlamento europeo 2019) sui temi del riscaldamento globale e della protezione dell’ambiente, sarà invece stimolo cogente per restare al passo con i tempi, cercare di tratteggiare l’arabesco di un nuovo pensiero economico e giuridico, intarsiato sul ricorso, necessario, alla valorizzazione della nozione di “Just Transition” ecologica e sociale.
Nel fare ciò, una delle priorità del futuro sarà indubbiamente quella di approfondire i profili di una transizione in grado di ammortizzare le conseguenze sociali e occupazionali della crisi di sistema e ambientale, proiettando la visuale verso un modello di sviluppo neutrale dal punto di vista climatico ed etico e caratterizzato da una ampia accettazione sociale delle trasformazioni necessarie.
La nozione di “Just Transition”, nata e sviluppata originariamente dal movimento sindacale nordamericano, ha suscitato nel dibattito internazionale e mondiale interessanti riflessioni giuslavoristiche intorno alla progettualità di una transizione sociale verso un nuovo sistema a basse emissioni di carbonio, ma anche eticamente migliore. Negli ultimi anni, infatti, importanti istituzioni internazionali (Tra cui l’Organizzazione internazionale del lavoro, l’UNFCCC e il Programma ambientale delle Nazioni Unite) hanno inserito nelle loro agende, e studi, il tema della “Just Transition” come uno dei dibattiti che più occupa e preoccupa gli esperti del settore.
Qualcosa si muove: il fenomeno ESG
Sebbene le “Just Transitions” abbiano ricevuto una considerevole attenzione politica ed economica, queste sono a tutt’oggi rimaste scarsamente esplorate dagli studiosi del diritto, soprattutto nell’ambito nazionale.
Quanto è di moda l’ESG: perché la sostenibilità è diventata un valore aggiunto per le aziende
Un riflesso positivo del nuovo discorso climatico è, però, riscontrabile nei primi commentatori e operatori economici e si coglie nella rinnovata (e ben accolta) dialettica sul fenomeno ESG; un metodo inedito nelle relazioni industriali, quanto ben noto agli studi economici e statistici che già nel 2005 lo menzionavano.
Un criterio che merita ampiamente di essere approfondito, nel dibattito del settore, sia quale diretta applicazione pratica e sperimentale di una porzione dei principi della Just Transition, sia quale sintomo di un nuovo sussulto, ecofriendly e maggiormente etiche, delle relazioni industriali e della reputazione societaria.
L’acronimo inglese ESG (Environmental, Social and Governance), nato in ambito finanziario per indicare tutte quelle attività legate all’investimento responsabile che promuovono elementi di natura ambientale, sociale e di governance, si sta esponendo come nuovo (e rivoluzionario) trend economico e giuridico. Queste tre categorie, infatti, si mostrano nel presente, e si confermeranno nel futuro, come strettamente interdipendenti le une dalle altre, nonché saldamente intrecciate nelle politiche sociali.
Di fatto, quello che diversi studi hanno individuato, è che siamo con tutta probabilità davanti al tramonto della reputazione (delle grandi realtà societarie, come degli studi legali, come delle persone ex se) formulata unicamente in funzione dei rendimenti finanziari legati unicamente al fatturato di un determinato settore o di un’azienda, e disarticolati dalla propria propensione etica nell’orientamento delle proprie scelte.
E ciò per due ordini di motivi, indissolubilmente interdipendenti: gli investitori hanno dato segno di voler prestare una futura e sempre maggiore attenzione ad altri fattori reputazionali – legati al clima, alla gender neutrality, alla diversity; l’incapacità strutturale, ecologica e sociale, di sostenere un modello ordo-capitalista così come fin ora conservatosi.
Dalla nuova cultura millenials. Dalla cosiddetta Gen Y, infatti, arriva la petizione, abbastanza puntuale, di una maggiore attenzione all’abbattimento del gender gap, all’ecosostenibilità, all’impatto ambientale controllato, alla diversity. Ecco che l’ESG, con le sue tre linee guida, funge da perfetto ambito di applicazione di questa nuova impostazione culturale, e del suo riflesso sul mercato.
Nuovi criteri, si intende, per nuove attenzioni e applicazioni economiche e giuridiche.
Quello che la politica ESG crea, è la formazione di una (buona o cattiva) reputazione globale in termini di ecosostenibilità, impatto ambientale ed etica nel tessuto economico andandola a valorizzare in un inedito sistema finanziario e sociale in cui chi non si mostra sensibile a queste istanze, rischia l’esclusione (anche permanente) dal mercato, quando finanziario e quando del lavoro. Una reputazione, dunque, da cui dipenderanno gli investimenti futuri, in particolare e fra l’altro, dei soggetti giuridici del domani, pronti a boicottare o escludere dalla propria gamma di interesse, i soggetti imprenditoriali con una cattiva fama.
Quale approccio per il futuro delle aziende e dei grandi studi di consulenza legale
Il primo step, preliminare, sarà intanto procedere attivamente adottando (e facendo attuare, senza perseguire estemporanei slogan di green or pink washing) una struttura interna – formale e sostanziale – integralmente coerente con i principi ESG.
Questo, certo, non potrà avvenire se non contemporaneamente all’introiezione delle qualità e dei principi di questa nuova rivoluzione industriale e sociale, da esperire nelle azioni quotidiane, nella vita privata, come sul mercato. Senza questo tipo di intervento, infatti, il rischio concreto sarà quello di perdere clienti, sempre più attenti all’impatto ambientale e alle tematiche ESG, nonché alla coerenza pubblica e privata degli esponenti economici, giuridici e politici. Ma non solo, il rischio è anche quello di perdere gli investitori e i professionisti quali, soprattutto, i giovani talenti.
Ecco che allora, il passo pratico su cui poter lavorare nell’immediato, saranno le riorganizzazioni interne, strutturali e di pensiero. Occorrerà che i soggetti giuridici si espongano e si comportino quali soggetti responsabili verso il tessuto sociale nel suo complesso; che l’ESG rappresenti il “core value” dell’ambito imprenditoriale e giuridico, non un’attività propagandistica a latere.
Si tratterà, dunque, di un “deal breaker” nella scelta dello studio/società a cui affidarsi. Non sono pochi gli studi teorici svolti in questi anni, nei quali si è evidenziato come la ricerca del cliente e della società sia già oggi condizionata dalla nuova cultura millenial di indagine e attenzione alle tematiche climatiche, di gender equality e diversity. I giovani talenti, insomma, si mostrano orientati, nella loro ricerca professionale ed economica, verso aziende e realtà che siano protagoniste attive nella promozione concreta dello sviluppo sostenibile e dell’inclusività. Non è mancato molto, a che le realtà economiche all’avanguardia captassero questo nuovo posizionamento dell’intersezione fra domanda e offerta.
Adesso non resta che al diritto, fare il resto, abbandonando questa aurea di agnosticismo nella diretta correlazione tra ESG, Just Transition e area legale.
Il fine ultimo perseguito dovrà essere quello di caratterizzare le peculiarità, ma anche le problematicità, e i relativi approcci risolutivi, dell’impatto della Just Transition quale cambiamento di sistema sull’intera ontologia delle relazioni industriali.
Quello che al diritto è richiesto dal futuro è di proporre, in un paradigma di superamento della frattura contrappositiva tra clima, genere e lavoro, input e spunti per una nuova economia, una nuova morfologia delle relazioni industriali e dei protagonisti di questo rinnovamento immanente.