tutela ambientale

Lo sviluppo sostenibile in Costituzione, perché l’Italia può e deve essere apripista in Europa

Lo sviluppo sostenibile è un equilibrio socioeconomico e ambientale che deve essere necessariamente raggiunto per assicurare alle prossime generazioni un futuro migliore. Capacità di discernimento, tecnologia, rispetto dell’ambiente sono cruciali per centrare l’obiettivo. Indispensabile è il riconoscimento in Costituzione

Pubblicato il 26 Apr 2021

Giovanni Modafferi

Tecnologo ENEA

piqsels.com-id-ffbwq

Alla Commissione “Affari costituzionali” del Senato è in corso di esame un disegno di legge che mira a modificare la Costituzione italiana.

Tale disegno prevede la «tutela dell’ambiente», la necessità di orientarsi a uno sviluppo sostenibile, la protezione degli ecosistemi e degli animali.

La tutela ambientale in Costituzione

Col DDL S. 1627 vengono riuniti in un unico testo ben sette precedenti disegni di legge aventi a oggetto la stessa materia.

La tutela dell’ambiente è già prevista in Costituzione in occasione della riforma nel 2001 del titolo V che ha modificato l’art. 117 Cost. inserendo tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

Il testo del DDL in discussione propone di modificare gli articoli 9, 41 e 117 della Costituzione.

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L’articolo 1 inserisce all’art. 9 Cost. che fa parte dei Principi fondamentali un ulteriore comma nel quale si prevede la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi nell’interesse delle future generazioni, nonché la protezione della biodiversità e degli animali.

L’articolo 2 inserisce all’art. 41 Cost. che l’iniziativa economica non possa svolgersi arrecando danno alla salute e all’ambiente. Inoltre al terzo comma dell’art. 41, viene stabilito che l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata per legge oltre che a fini sociali, anche a fini ambientali.

Infine, l’articolo 3 del disegno di legge prevede all’art. 117 Cost., comma secondo, lett. s), la legislazione esclusiva dello Stato anche in materia di tutela degli animali.

Il testo unificato include le modifiche proposte con i recenti disegni di legge costituzionale, presentati nella stessa materia, alla stessa Commissione (S.83); (S.212); (S.938), (S.1203), (S.1532), (S.1627), (S.1632) e costituisce la base di partenza, sulla quale la Commissione “sintetizzerà” gli interventi da presentare in Parlamento.

L’iter non è agevole, considerando i tempi ristretti dell’attuale legislatura. Un primo obiettivo consiste nell’inserimento della tutela dell’ambiente tra i Principi fondamentali della Costituzione.

Gli obiettivi intermedi vanno dalla necessità di perseguire uno sviluppo sostenibile al divieto di svolgere l’iniziativa economica in modo da arrecare danno alla salute “e all’ambiente”; dall’indirizzo e coordinamento dell’attività economica pubblica e privata a fini sociali “e ambientali”, alla tutela/protezione della biodiversità e degli animali (in linea con quanto previsto nelle convenzioni internazionali e nello stesso Trattato di Lisbona).

È evidente l’importanza di rafforzare nella Carta costituzionale il binomio tra diritto alla salute e tutela ambientale, come ha dimostrato l’attuale emergenza sanitaria.

La Corte costituzionale già in passato aveva individuato una connessione tra salubrità dell’ambiente, diritto alla salute e qualità della vita (sentenze n. 641/1987 e 399/1996)

Le sentenze n. 210/1987 e n. 641/1987 inoltre hanno consacrato definitivamente il diritto all’ambiente nel novero dei diritti soggettivi. Nella prima emerge il diritto all’ambiente come diritto fondamentale della persona e interesse fondamentale della collettività. Con la seconda viene valutato l’elemento della qualità della vita come valore primario ed assoluto, sulla base degli artt. 9, 32, 41 e 42 Cost.

Pertanto, un inserimento della tutela dell’ambiente tra i Principi fondamentali all’art. 9 è agevolato dal riconoscimento che la Costituzione materiale dà alla tutela ambientale, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale.

Se ampiamente inteso la tutela dell’ambiente potrebbe comprendere anche la biodiversità e la tutela gli animali, contenendo così gli interventi integrativi all’art. 9.

Intelligenza artificiale, così aiuterà a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile

Lo sviluppo sostenibile

Diverso è il discorso sullo sviluppo sostenibile. Nella versione del DDL S. 1627 esso appare come una condizione della tutela ambientale nell’interesse delle future generazioni.

Lo sviluppo sostenibile, la cui definizione migliore rimane quella data all’interno del Rapporto Brundtland, è la nuova chiave di lettura del rapporto tra uomo, ambiente e sviluppo, che deve necessariamente informarsi al valore della sostenibilità, alla pari di altri diritti, come quello della libertà.

Pertanto sarebbe necessario inserire espressamente lo sviluppo sostenibile all’interno dell’art. 9 tra i Principi fondamentali.

La stessa Costituzione europea, una delle più grandi occasioni storiche mancate, riconosceva espressamente tra gli Obiettivi dell’Unione, lo sviluppo sostenibile, basato su una crescita economica equilibrata e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente (Articolo I-3).

Forte è il legame fra sviluppo sostenibile, tutela dell’ambiente e cambiamenti climatici.

La materia va declinata almeno in cinque punti fondamentali:

  • principali strategie di economia circolare adottate dall’UE per combattere i cambiamenti climatici e favorire la transizione ecologica;
  • problema della cosiddetta “emergenza climatica” e necessità dell’affermazione di una “neutralità climatica” tesa ad assicurare la difesa del clima, inteso come bene comune;
  • necessità di favorire pratiche simultanee e costanti di adattamento e mitigazione, in grado di ristabilire il necessario equilibro fra clima, sviluppo sostenibile e capacità di resilienza del pianeta;
  • mitigazione del cambiamento climatico in rapporto con il settore energetico, all’interno del quale l’Europa, per la sua centralità geografica e strategica, deve assumere una rilevanza maggiore, tale da incidere sulle dinamiche e sugli sviluppi delle politiche internazionali;
  • tema della gestione dei rifiuti e dell’economia circolare, con particolare riferimento al nuovo modello di gestione dei rifiuti fondato sulla waste hierarchy e sull’approccio plastic free.

Per il raggiungimento di questi obiettivi sarà fondamentale l’apporto dell’AI e di una avanzata digitalizzazione.

La filosofia nell’era digitale

Oggi è sempre più necessario, soprattutto nel mondo occidentale, riscoprire il valore metodologico della filosofia per leggere e interpretare i cambiamenti del nostro tempo.

Perché l’era digitale ha bisogno della filosofia

Questo perché la scienza svolge operazioni di astrazioni, considerando, nonostante il suo carattere di interdisciplinarità, quasi sempre solo alcuni aspetti del fenomeno sul quale si effettua la ricerca stessa, e non la sua “interezza”.

Mettendo a frutto la critica filosofica e non solo il profitto economico, sarebbe forse possibile andare oltre i grandi temi degli ultimi decenni, ossia il rapporto tra scienza e “scienze” umane, la ricerca corpo-mente-coscienza e i dilemmi etici nei confronti dello sviluppo dell’intelligenza artificiale (AI).

Come recentemente sostenuto dalla professoressa Donatella Di Cesare ordinaria di filosofia teoretica all’Università La Sapienza di Roma, per la prima volta un essere invisibile ha paralizzato l’intera civiltà umana della tecnica [Virus sovrano, l’asfissia capitalistica, Torino, 2020].

Fino a ieri potevamo considerarci “onnipotenti tra le macerie”, i primi e gli ultimi anche nel primato della distruzione. Questo primato ci è stato tolto da una potenza superiore, più distruttiva della nostra, da un virus, un’infima materia organizzata, che rende l’evento ancora più traumatico. Ogni crisi contiene però la possibilità del riscatto.

Questa crisi dovrebbe spingerci a riflettere sul valore dell’abitare. Non è un sinonimo di possedere, di avere, bensì di essere, esistere.

Da questo punto di vista, il nostro habitat di cui dovremmo preoccuparci, include oltre la tutela dell’ambiente, anche questioni di etica ecologica e il pieno riconoscimento del diritto degli animali.

L’etica ecologica pone l’accento, in chiave giuridico-filosofica, sulla necessità di una maggiore etica ambientale intesa non solo come appannaggio delle Amministrazioni dello Stato, ma anche come una prerogativa di ogni persona umana a cui l’ordinamento giuridico richiede l’adempimento di una serie di doveri ambientali di solidarietà.

Il diritto degli animali pone al centro la “sensibilità animale” come posizione giuridica meritevole di tutela da parte dell’ordinamento, anche sul presupposto che, come oramai ampiamente dimostrato, al benessere animale corrisponde il benessere umano.

L’Italia, paese fondatore dell’Unione europea, ha un dovere storico nei confronti dell’Europa e dei paesi che a essa appartengono: individuare prima degli altri il “sentiero” da seguire.

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