L’integrazione dei criteri ESG nella strategia aziendale rappresenta un elemento chiave per lo sviluppo sostenibile dell’impresa, non solo in termini di responsabilità etica o di impegno sociale, ma anche nell’ambito della gestione del rischio reputazionale lungo tutta la filiera di produzione. Per questo, l’adozione di policy aziendali efficaci riveste un ruolo cruciale, non solo per limitare i rischi di coinvolgimento in controversie con l’amministrazione finanziaria, ma anche per garantire elevati standard di trasparenza e legalità lungo tutta la catena del valore.
Rispetto dei criteri ESG: la rendicontazione societaria di sostenibilità
Sul tema del rispetto dei criteri ESG l’Unione Europea ha assunto, nel periodo recente, una posizione netta in favore della transizione verso un’economia più sostenibile, promuovendo iniziative ambiziose come il Green Deal e una roadmap per la finanza sostenibile elaborata dall’EBA (European Banking Authority). In questo contesto di cambiamento normativo e culturale, la Direttiva n. 2022/2464 sulla rendicontazione societaria di sostenibilità rappresenta un importante passo avanti, perché obbliga le aziende a dare evidenza in modo trasparente e dettagliato delle proprie pratiche sostenibili utilizzando gli ESRS (European Sustainability Reporting Standards).
La condotta aziendale e la gestione dei rischi
Un parametro particolarmente delicato della rendicontazione degli aspetti di governance è rappresentato dall’ESRS G1, che riguarda la condotta aziendale e la gestione dei rischi. Questo principio richiede una dettagliata esposizione della governance e delle politiche di gestione del rischio, tematiche che sono strettamente legate alla responsabilità dei decisori aziendali.
Tale principio richiede l’indicazione di diverse informazioni societarie, tra le quali:
- l’indicazione sulla presenza e funzionamento di sistemi di controllo interno e gestione del rischio in merito al processo decisionale;
- l’etica dell’impresa;
- misure volte a consentire un’adeguata gestione e controllo sui clienti e fornitori (Regolamento delegato (UE) del 31 luglio 2023, n. 2772)
Pertanto, la società deve indicare la presenza di strategie, piani e strumenti volti a:
- identificare i potenziali rischi nei rapporti coi fornitori;
- prevenire ritardi nei pagamenti;
- definire i criteri utilizzati nella selezione dei fornitori;
- delineare le politiche sulla condotta dell’impresa in tema di anticorruzione, comportamenti illeciti.
La presenza di strumenti efficaci per identificare e mitigare i rischi legati ai fornitori si rivela dunque essenziale per definire la stabilità, l’integrità e la reputazione delle imprese. È pertanto vitale che queste ultime adottino strategie efficaci, utili non solo per prevenire ritardi nei pagamenti e pratiche illecite, ma anche per promuovere comportamenti etici e conformi alle normative, in tutti gli aspetti delle loro attività commerciali.
I principi di rendicontazione precisano che, qualora non siano presenti strumenti volti al perseguimento degli obiettivi sopra citati, la società dovrà, per trasparenza, darne notizia e giustificazione all’interno dello stesso documento di rendicontazione. La trasparenza si configura quindi come un elemento chiave nella rendicontazione societaria di sostenibilità e le società devono essere pronte a rendere conto delle loro azioni, incluse le aree in cui possono migliorare. In assenza di tali impegni, è ragionevole ritenere che le ripercussioni in termini di credibilità e competitività possano essere molto serie, a tal punto da mettere a rischio le relazioni con stakeholder e shareholder.
AI, blockchain e soluzioni digitali per la gestione della supply chain
Lo scenario descritto fa emergere il valore della governance aziendale come elemento centrale per l’affermazione della reputazione aziendale, che è strettamente legata alla capacità di condurre verifiche preventive sulla propria catena di fornitura al fine di mitigare rischi di natura penale e fiscale, collaborando solo con imprese in linea con le norme vigenti e dotate di elevati requisiti di legalità e correttezza.
La gestione dei rischi, grazie all’innovazione tecnologica, può essere oggi affrontata anche attraverso il ricorso a soluzioni digitali che consentono di ottenere informazioni dettagliate sulla compliance dei soggetti operanti nella supply chain e verificare la solidità e l’adesione a standard condivisi dal punto di vista normativo, economico-finanziario e di responsabilità sociale.
L’utilizzo degli algoritmi di intelligenza artificiale, in grado di elaborare e aggregare indicatori di natura economico-finanziaria, organizzativa e di compliance, e l’opportunità offerta dalla blockchain, che garantisce la tracciabilità e la sicurezza dei dati ottenuti e del flusso che li ha generati, possono garantire alle imprese una valutazione in real time dei propri partner e fornitori. Tale attività può prevenire da un lato i rischi reputazionali e di business connessi ai rapporti con aziende soggette ad indagini o con indicatori di affidabilità precari e dall’altro può garantire il rispetto di quei livelli di trasparenza necessari per intrattenere relazioni solide con tutti gli interlocutori della propria filiera.
Il quadro normativo e la responsabilità amministrativa
Negli ultimi anni il legislatore nazionale ha introdotto diverse normative mirate ad ampliare le tipologie di reato ed estendere la responsabilità delle persone giuridiche in caso di reati tributari. Questa estensione riguarda non solo gli aspetti tributari e penali, ma anche la responsabilità amministrativa. Tra le leggi principali vanno ricordati il D.lgs. n. 74 del 2000 sui reati tributari, il D.lgs. n. 231 del 2001 sulla responsabilità degli enti derivante da reato e il D.lgs. n. 156 del 2022 in materia di evasione IVA in sistemi fraudolenti transfrontalieri.
L’obiettivo del legislatore è contrastare le frodi nazionali e transfrontaliere, specialmente quelle relative a operazioni giuridicamente inesistenti (soggettivamente e/o oggettivamente). I soggetti coinvolti sono comunemente definiti “società cartiere”, imprese che emettono fatture per operazioni inesistenti al fine di ottenere benefici fiscali. L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia presso Banca d’Italia ha sviluppato un indicatore sintetico definito “Shell score”, che segnala la presenza di caratteristiche tipiche di una cartiera e che ad avviso degli stessi autori dello studio UIF rappresenta “[…] uno strumento di supporto nell’effettuare un primo screening sulle società potenziali cartiere”.
Le operazioni soggettivamente inesistenti possono essere attuate secondo differenti schemi (a carattere nazionale o internazionale): quello più comunemente utilizzato si caratterizza per l’interposizione di un soggetto fittizio nazionale, il missing trader, il quale acquista un bene in assenza di addebito IVA e successivamente lo rivende ad un soggetto cessionario, addebitandogli l’IVA in rivalsa. Il cessionario verserà poi l’IVA al cedente missing trader, portandola in detrazione; il soggetto fittizio, a seguito dell’incasso dell’imposta, ne ometterà il versamento alle casse dello Stato, così realizzando lo schema evasivo. Alla natura fittizia del missing trader – destinato ad una rapida cessazione delle “attività” entro pochi anni – consegue l’esperibilità di azioni da parte dell’Amministrazione Tributaria solo nei confronti del cessionario, contestando il diritto di detrazione dell’IVA pagata al soggetto inesistente.
L’approccio anticipatorio nella valutazione dei fornitori
L’Amministrazione finanziaria è tenuta a provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Qualora la prova della fondatezza della pretesa non risulti sufficientemente puntuale, circostanziata e non contraddittoria, il giudice potrà annullare la pretesa del Fisco. In questo contesto, al contribuente è pertanto richiesto un approccio anticipatorio, proattivo e razionalmente impostato nella selezione e nel monitoraggio dei fornitori.
L’esigenza di sistemi di rating per la gestione dei rischi legali e fiscali
A tali esigenze, oggi, possono fornire una risposta efficiente una serie di fornitori di sistemi di rating, alcuni di questi sviluppati anche per far fronte all’esigenza aziendale di gestioni dei rischi legali e fiscali generati dai fornitori. Tali strumenti consentono di fornire ai soggetti verificatori, già in sede di primo contatto, prove che potrebbero portare l’Amministrazione finanziaria a desistere da qualsivoglia contestazione. Ci si può ragionevolmente attendere, infatti, che la giurisprudenza accoglierà con favore un report di affidabilità anche fiscale del fornitore/cliente, esibito dal contribuente quale strumento per dimostrare di aver sottoposto ad approfondite verifiche il fornitore.
Conclusioni
È fondamentale sottolineare l’importanza per le imprese di utilizzare soluzioni specifiche per valutare l’affidabilità legale e fiscale dei fornitori, da adottare prima di avviare qualsiasi transazione commerciale e in costanza di rapporto.