La Proposta di Legge n. 107, presentata da Giulio Centemero, è un aggiornamento dello Startup Act del 2012[1].
La proposta può configurarsi come il primo passo per una reale razionalizzazione della normativa – attraverso la predisposizione di un Testo Unico o di un Libro Bianco contenente tutte le norme emanate in questi 10 anni – e per creare quelle condizioni di contesto e di mercato favorevoli alla crescita delle startup, al consolidamento dei percorsi di incubazione/accelerazione e, soprattutto, all’utilizzo efficiente ed efficace del mercato dei capitali.
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I tre punti fondamentali della Proposta di Legge
In questo contesto meritano un’attenzione dettagliata tre articoli della PdL.
L’articolo 2
L’articolo 2 che è volto a favorire la fruizione dei benefici fiscali[2] relativi agli investimenti nel capitale sociale delle start-up innovative o delle PMI innovative e disciplina la decorrenza dell’efficacia delle agevolazioni in esame. In particolare, dispone che, in caso di incapienza da parte dei soggetti investitori persone fisiche, qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda venga riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari all’eccedenza, che può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute; in alternativa, il credito d’imposta può essere fruito in compensazione con debiti d’imposta, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d’imposta di presentazione della dichiarazione dei redditi, previa presentazione della stessa, e nei periodi di imposta successivi.
L’articolo 3
L’articolo 3 che modifica invece il cosiddetto «decreto-legge sostegni-bis»[3], recante incentivi agli investimenti in favore di start-up e PMI innovative con un duplice obiettivo: concedere ulteriori incentivi agli investimenti effettuati dalle persone fisiche nel capitale sociale delle predette imprese, e rendere le disposizioni previste conformi alla disciplina, in materia di aiuti di Stato compatibili con il mercato unico[4]. In particolare, elimina i riferimenti agli investimenti effettuati dalle persone fisiche, che danno diritto alla fruizione delle detrazioni d’imposta concesse ai sensi del regolamento n. 1407/2013/UE (cosiddetto de minimis)[5]. Le disposizioni tendono poi a completare la disciplina incentivante introdotta dall’articolo 14 del decreto legge n. 73 del 2021, che prevede l’esenzione per le plusvalenze derivanti dagli investimenti effettuati direttamente nelle imprese target, mediante la partecipazione al capitale sociale e che, al fine di evitare fenomeni di abuso, le partecipazioni nelle società oggetto di cessione devono essere già in possesso dell’investitore alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 73 del 2021.
L’articolo 4
L’articolo 4, che aumentando il limite del patrimonio netto per le società di investimento semplice – portandolo da 25 a 50 milioni di euro – ne incentiva l’utilizzo mettendo a disposizione di una platea più ampia di investitori uno strumento semplice ed efficace per la gestione dei loro portafogli.
Pro e contro
La riformulazione dell’articolo 2 è assolutamente condivisibile sul punto concernente la detrazione che può fungere da credito d’imposta. Tuttavia, si potrebbe estendere l’incentivo anche alla detrazione “ordinaria” e non limitarlo a quella “de minimis”, in quanto la prima è anche la più utilizzata dagli investitori.
Anche l’articolo 3 è pienamente condivisibile, purché si tenga anche conto, nella parte attuativa, delle specificità dei fondi alternativi a richiamo, cioè dei fondi come veicolo che i gestori utilizzano per investire in questa tipologia di imprese.
L’articolo 4, infine, come anticipato, trova il nostro pieno sostegno perché va nella direzione di una semplificazione degli oneri gestionali per i Fondi di Venture Capital di taglio medio-piccolo.
Le proposte di InnovUp
Più in generale, se fosse possibile emendare l’intero articolato, potrebbe essere interessante introdurre agevolazioni specificatamente ad impatto zero sul bilancio dello Stato attraverso:
- L’esclusione dalla disciplina degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) per le startup innovative, dato che nei primi anni dalla loro costituzione, le dinamiche di queste realtà sono in contrapposizione agli schemi rigidi di uno strumento a “base statistica” come gli ISA.
- L’esenzione, per le start-up innovative (non per le PMI), dalla Tassa di Concessione Governativa per i Libri Sociali, pari a un importo da € 309,87 a € 516,46 annui (dipende dal Capitale Sociale) e dalle relative imposte di bollo per i libri e i registri sociali (€ 16 ogni 100 pagine). In questa circostanza, l’impatto sulle casse dello Stato sarebbe minimo e rappresenterebbe inevitabilmente un segnale di supporto per tali realtà.
- L’ammissione alle attuali agevolazioni per investitori in startup innovative, degli investimenti in convertendo con maturazione del diritto all’agevolazione all’atto del versamento nello stato patrimoniale in conto aumento di capitale, anziché al momento della trascrizione in Camera di Commercio che può avvenire anche anni dopo il versamento – cioè al momento della conversione – o non avvenire mai in caso di fallimento o liquidazione.
- L’esenzione, per le startup innovative (non per le PMI innovative) dell’applicazione del codice della crisi d’impresa, giacché la struttura patrimoniale di queste imprese che le fa dipendere da apporti patrimoniali da parte di investitori, le colloca stabilmente in uno stato che (attuando letteralmente la normativa) le vorrebbe nativamente in pre-crisi.
- L’eliminazione, per le startup innovative (non per le PMI innovative), del diritto di recesso del socio che esprime voto assembleare contrario all’aumento di capitale, giacché la struttura societaria delle start-up innovative è abitualmente fondata su un ampio numero di investitori nonché su un processo di raccolta progressiva di capitali, ed il diritto di recesso costituisce di fatto un potere di veto in capo al singolo.
Ulteriori misure utili
Inoltre, un forte impatto concreto si avrebbe introducendo la possibilità di fruire della detrazione (e futuro credito imposta) per gli investimenti in startup/PMI innovative anche col modello 730 e non solo – come accade oggi – con il Modello Redditi Persone Fisiche. Un intervento di carattere tecnico sulla modulistica fiscale per il quale basterebbe introdurre nel quadro E del modello 730 la medesima sezione “Altre detrazioni” oggi presente nel quadro RP del Modello Redditi Persone Fisiche.
In InnovUp, per sfruttare al massimo le potenzialità dell’ecosistema dell’innovazione italiana affinché sia il vero asse portante su cui costruire il futuro del Paese, abbiamo immaginato possano essere utili un’ulteriore serie di misure che, come detto, vadano da una riorganizzazione organica delle varie norme ad una revisione e attualizzazione delle definizioni, dei requisiti di accesso e permanenza e delle agevolazioni previste dai registri delle startup e PMI innovative.
Inoltre, crediamo sia necessario un aggiornamento del quadro normativo che regola le attività degli incubatori certificati – ampliandolo a startup studio, venture builder e acceleratori – oltre a maggiori incentivi all’internazionalizzazione. Riteniamo altresì fondamentale che l’Italia abbia come obiettivo comune lo sviluppo del mercato dei capitali al fine di poter fornire alle imprese, nascenti o nelle prime fasi del loro sviluppo, con modelli di business scalabili e ambizioni internazionali, strumenti finanziari adeguati alle loro esigenze di crescita. Infine, evidenziamo l’importanza di aumentare gli incentivi fiscali per gli investimenti verso il settore del Venture Capital (VC) e una forte promozione dell’Open Innovation.
Come Associazione, quindi, accogliamo con favore questa proposta ma ci aspettiamo anche dal Governo una maggiore attenzione per fare sì che finalmente l’ecosistema italiano possa giocare ad armi pari sullo scenario globale, dove è ancora presente un divario strutturale ancora troppo ampio rispetto ai nostri principali competitor europei.
Note
- Il testo riprende il contenuto di una Proposta di Legge depositata nella scorsa legislatura, di cui mantiene gli articoli per i quali si era già registrato un parere favorevole da parte del MIMIT (ex MISE) e della Ragioneria Generale dello Stato, con una particolare attenzione al rafforzamento dei benefici fiscali relativi agli investimenti nel capitale sociale delle startup/PMI innovative. ↑
- Previsti dall’articolo 29- bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dall’articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. ↑
- L’articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021. ↑
- di cui al regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. ↑
- Investimenti effettuati ai sensi delle disposizioni introdotte dai commi 7 e 8 dell’articolo 38 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ossia gli investimenti di cui all’articolo 29-bis del decreto-legge n. 179 del 2012. ↑