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Decreto crescita: tutte le novità di rilevanza fiscale

Semplificazione della mini-Ires; maggiorazione della deducibilità Imu dalle imposte sui redditi; modifiche del Patent box e per il “rientro dei cervelli”; nuova disciplina per la vendita di beni tramite piattaforme digitali e introduzione della SIS. Vediamo le principali novità d’impatto fiscale del decreto Crescita

Pubblicato il 29 Mag 2019

Luigi Notarnicola

Avvocato CBA

Leonardo Reggio

Dottore commercialista CBA

fisco

Il decreto Crescita (D.L. 30 aprile 2019, n. 34), approvato con formula “salvo intese” dal Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2019 e poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2019, n. 100 con variazioni, contiene diverse novità di impatto fiscale. Esaminiamo di seguito le principali e successivamente analizziamo le novità normative di rilevanza fiscale come emergenti dal testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

 Le principali novità di rilevanza fiscale nel decreto crescita

  • Semplificazione della mini-Ires: l’agevolazione, a regime, comporterà una riduzione dell’aliquota Ires di 3,5 puti percentuale, anziché di 4 punti percentuale. Gli effetti dell’agevolazione vengono, inoltre, sostanzialmente neutralizzati per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;
  • maggiorazione della deducibilità Imu dalle imposte sui redditi: la percentuale di deducibilità Imu è elevata fino al 70% a partire dal periodo d’imposta 2022, a fronte della precedente previsione di un innalzamento sino al 60% a partire dal periodo d’imposta 2020;
  • nuova disciplina del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo e per il “rientro dei cervelli”: eliminazione della proroga del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo;
  • incentivi per la valorizzazione edilizia: inserito il requisito della conformità dell’intervento sugli immobili alla normativa antisismica e della necessità del conseguimento della classe energetica A o B ai fini dell’accesso all’agevolazione;
  • nuova disciplina per la vendita di beni tramite piattaforme digitali: introduzione di un nuovo quarto comma per la regolazione delle fattispecie poste in essere tra il 13 febbraio 2019 e la data di entrata in vigore delle modifiche, nonché di un quinto comma per l’individuazione del periodo temporale di applicazione delle modifiche;
  • Modifiche alla misura Nuova Sabatini: maggiorazione del tetto massimo di investimento agevolabile da 2 milioni di euro a 4 milioni di euro.
  • introduzione del nuovo veicolo societario denominato SIS (Società d’Investimento Semplice): eliminazione della previsione di agevolazioni fiscali sui redditi prodotti del veicolo societario SIS
  • introduzione, all’art. 49, di un credito d’imposta per la partecipazione delle PMI a fiere internazionali.

Superammortamento al 30% per beni strumentali nuovi

Il decreto legge Crescita reintroduce, all’art. 1, il cosiddetto superammortamento per gli acquisti di beni strumentali nuovi effettuati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019 da imprese e lavoratori autonomi. L’agevolazione si estende anche agli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2020, purché entro la data del 31 dicembre 2019 l’ordine d’acquisto risulti accettato dal venditore e sia stato corrisposto un acconto pari almeno al 20% del prezzo. L’agevolazione consiste nella possibilità di calcolare ammortamenti e canoni di leasing, per i beni strumentali nuovi, su un valore di acquisizione maggiorato del 30%.

Tale maggiorazione potrà essere calcolata su un tetto massimo di spesa pari ad euro 2,5 milioni.

Restano esclusi dall’agevolazione, come già previsto dalla vecchia disciplina, scaduta il 31 dicembre 2018, gli investimenti in autovetture di cui all’articolo 164 del Tuir, nonché gli acquisti di fabbricati e costruzioni. Non rientrano, inoltre, nella fattispecie agevolabile i beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%.

Semplificazione mini-ires

Il D.L. Crescita prevede, all’art. 2, una semplificazione dell’agevolazione c.d. mini-ires, introdotta con la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (di seguito anche “Legge di Bilancio 2019”), date le difficoltà riscontrate nell’applicazione pratica di tale agevolazione, relative, in particolare, alla complessità delle operazioni necessarie al fine di determinare la base di calcolo su cui applicare l’aliquota Ires ridotta.

La suddetta disposizione della Legge di Bilancio 2019 ha disposto, infatti, al realizzarsi di determinate condizioni, una riduzione di 9 punti percentuale dell’aliquota Ires applicata sulla parte degli utili reinvestiti per l’acquisizione di beni strumentali materiali nuovi e per l’assunzione di nuovo personale dipendente.

Con notevole semplificazione la “nuova” mini-ires prevede, a regime, una riduzione dell’aliquota Ires pari a 3,5 punti percentuale, in relazione agli utili accantonati a riserve diverse da quelle indisponibili, senza richiedere ulteriori condizioni.

Il beneficio descritto riguarda, dunque, la quota di incremento del patrimonio netto verificatasi rispetto all’esercizio precedente.

Per ciascun periodo d’imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l’ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell’esercizio successivo.

La riduzione di aliquota Ires, da applicare agli utili accantonati a riserve diverse da quelle indisponibili, agirà in misura ridotta per i primi tre anni di applicazione della norma agevolativa: 1,5% per il 2019; 2,5% per il 2020 e a 3% il 2021. A regime, a partire dal 2022, la riduzione di aliquota sarà pari al 3,5%.

L’ultimo periodo del primo comma dell’articolo in oggetto prevede che l’addizionale di cui all’art. 1, comma 65, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, in riferimento alla quota di reddito agevolata, è corrispondentemente aumentata. La previsione in parola ha, dunque, l’effetto di neutralizzare l’agevolazione per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.

L’accesso all’agevolazione rileva anche ai fini dell’IRPEF, per il reddito d’impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, nonché ai soggetti che hanno optato per regimi opzionali quali il consolidato o la trasparenza fiscale.

Maggiorazione della percentuale di deducibilità Imu dalle imposte sui redditi

L’art. 3 del D.L. Crescita prevede un incremento graduale della deducibilità dell’Imposta Municipale Unica (IMU) dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo. La percentuale attualmente deducibile, per effetto dell’art 1, comma 12, della Legge di Bilancio 2019, è pari al 40 per cento dell’imposta pagata. Con il D.L. Crescita, invece, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, la deduzione dell’IMU relativa agli immobili strumentali sarà incrementata fino alla misura 70 per cento. Transitoriamente, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, la deducibilità sarà pari al 50 per cento dell’imposta assolta, mentre tale deducibilità sarà del 60 per cento per i periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020.

Modifiche alla disciplina del Patent box

Ai sensi dell’art. 4 del D.L. Crescita, rubricato “Modifiche alla disciplina del Patent box”, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in oggetto, i soggetti che optano per il regime di Patent box, avranno la possibilità di usufruire del regime di vantaggio previsto dalla relativa normativa senza effettuare, laddove prevista, la procedura di ruling di cui all’art. 31-ter, D.P.R. 600 del 29 settembre 73.

Nell’ipotesi contemplata dalla norma di cui sopra, i soggetti interessati ad usufruire delle agevolazioni Patent box potranno, infatti, esercitare l’opzione per quantificare e detassare autonomamente la quota di reddito assoggettabile al regime di favore di cui si tratta. I contribuenti dovranno, peraltro, indicare le informazioni necessarie alla determinazione dell’agevolazione in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto da un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto.

Del possesso di tale documentazione i soggetti che usufruiscono dell’agevolazione dovranno dare comunicazione in sede di dichiarazione dei redditi.

I soggetti che esercitano l’opzione di cui innanzi dovranno ripartire la variazione in diminuzione derivante dall’agevolazione in tre quote annuali di pari importo, da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d’imposta successivi.

L’opzione in esame potrà essere adottata anche dai contribuenti che abbiano già attivato la procedura di ruling, purché non sia stato raggiunto ancora un accordo, previa espressa rinuncia alla stessa procedura.

Nel caso di accertamento con cui venga rettificato il reddito escluso dalla base imponibile per effetto dell’agevolazione, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 non si applica qualora il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria, nel corso delle attività istruttorie svolte dalla stessa, la documentazione idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso. È fatta salva la facoltà, per i contribuenti che intendono ottenere l’agevolazione, di esercitare l’opzione per la determinazione autonoma del reddito da agevolare mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, nella quale deve essere data indicazione del possesso della documentazione necessaria al calcolo del reddito agevolabile, per ciascun periodo d’imposta oggetto di integrazione, purché tale dichiarazione integrativa sia presentata prima della formale conoscenza dell’inizio di qualunque attività di controllo dell’Amministrazione.

Modifiche alla disciplina del “rientro dei cervelli”

L’art. 5 del provvedimento in esame apporta modifiche significative al regime dei soggetti che trasferiscono la loro residenza in Italia di cui all’articolo 16 del D.Lgs. n. 147 del 14 settembre 2015, nonché al regime del “rientro dei cervelli” di cui all’articolo 44 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010.

In particolare, per ciò che attiene gli impatriati, in relazione ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dall’anno 2020, viene previsto:

  • una riduzione del 70% dell’imponibile (contro il 50% di riduzione ad oggi prevista);
  • una semplificazione delle condizione per accedere al beneficio sub i), essendo esclusivamente richiesto, per accedere al regime, che i lavoratori non siano stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento (il periodo di riferimento nell’attuale normativa è di 5 periodi di imposta) e che si impegnino a risiedere in Italia per almeno due anni, nonché che l’attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano;
  • l’estensione del regime agevolativo anche ai lavoratori che avviano un’attività d’impresa a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2020; 
  • l’estensione delle agevolazioni per ulteriori 5 periodi d’imposta (oltre i 5 ordinariamente previsti dall’agevolazione ad oggi in vigore) in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni, acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, trasferimento della residenza in regioni del Mezzogiorno, caso, quest’ultimo, in cui la detassazione sale al 90%);
  • la possibilità di accedere ai benefici fiscali in oggetto anche per i lavoratori italiani non iscritti all’AIRE che rientrino in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2020, a condizione che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni, nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia.

Per ciò che attiene i docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dall’anno 2020 viene incrementa da 3 a 5 anni la durata del regime di favore fiscale previsto dall’art. 44 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122. La durata della suddetta agevolazione è ulteriormente prolungata in presenza di specifiche condizioni (relative al numero di figli minorenni e acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia). Inoltre, possono accedere ai benefici fiscali di cui all’articolo 44 del D.L. n.78 del 31 maggio 2010, come modificato dal D.L. in oggetto, i docenti e ricercatori italiani non iscritti all’AIRE rientrati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2020 purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia.

Modifiche al regime dei forfetari

Al fine di adeguare il regime forfetario, di cui all’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge 23 dicembre 2015, n. 190, alle modifiche allo stesso apportate con la Legge di Bilancio 2019, che hanno permesso l’accesso al regime anche ai contribuenti che si avvalgono di dipendenti e collaboratori, l’art. 6 del Decreto chiarisce che anche i soggetti che applicano il regime forfetario sono tenuti ad effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 24 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

Incentivi per la valorizzazione edilizia

Al fine di incentivare la valorizzazione degli immobili e allo scopo di rendere economicamente sostenibile le operazioni di sostituzione di fabbricati vecchi con fabbricati di nuova costruzione, l’art. 7 del Decreto prevede un incentivo temporaneo consistente in un’agevolazione, riguardante le imposte di registro e ipocatastali, in relazione alle operazioni finalizzate a tale rinnovamento. In particolare la norma prevede che, sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, conformemente alla normativa antisismica e con conseguimento della classe energetica A o B, entro i successivi dieci anni, nonché alla loro seguente alienazione, si applicano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro duecento ciascuna. Nel caso in cui non si rispettino le condizioni di cui al precedente periodo, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché la sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte.

Estensione del “sisma bonus”

I benefici fiscali previsti al comma 1-septies del D.L. n. 63 del 2013, consistenti nel diritto alla detrazione del 75% o dell’85% del prezzo di acquisto dell’unità immobiliare (calcolato su un ammontare massimo di spesa non superiore a 96.000 euro) venduta da imprese di ricostruzione o ristrutturazione immobiliare che abbiano demolito e ricostruito fabbricati, allo scopo di ridurne il rischio sismico, è estesa, ai sensi dell’art. 8 del Decreto, ai comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3 (la disciplina ad oggi in vigore consente di usufruire dell’agevolazione esclusivamente in relazione alle unità immobiliari localizzate in comuni classificati a rischio sismico 1).

Nuovo regime fiscale per gli strumenti finanziari convertibili

L’art. 9 del Decreto estende agli strumenti finanziari suscettibili di conversione in azioni, che possiedono le caratteristiche analiticamente elencate nella disposizione stessa, il trattamento fiscale già previsto dall’articolo 2, comma 22-bis, del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito in Legge 14 settembre 2011, n. 148, per gli strumenti finanziari (rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline prudenziali nazionali) emessi da intermediari vigilati dalla Banca d’Italia o da soggetti vigilati dall’ISVAP. Si prevede, in particolare, l’irrilevanza fiscale in capo agli emittenti, in relazione a Ires e Irap, dei maggiori o minori valori che derivano dall’attuazione di specifiche previsioni contrattuali relative a tali strumenti finanziari (diversi da azioni e titoli similari), che determini la svalutazione del valore nominale degli strumenti, ovvero la loro conversione in azioni.

Tra le condizioni che la norma pone al fine dell’applicazione del regime nella stessa previsto si evidenziano quella secondo cui i suddetti strumenti finanziari non devono essere sottoscritti o acquistati dalla società emittente o da sue controllate o collegate, nonché quella che prevede che i soggetti emittenti non possono finanziare l’acquisto dei medesimi strumenti.

Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico

L’art. 10 del Decreto, al fine di risolvere le criticità riscontrate nell’attuazione pratica del beneficio della detrazione d’imposta di cui all’articolo 14 del Decreto-Legge 4 giugno 2013 e di cui all’articolo 16 del D.L. 4 giugno 2013 n. 63, riservata ai soggetti che sostengono spese per interventi di efficienza energetica e antisismici, introduce la possibilità, riservata ai soggetti cui spetta tale detrazione, di ricevere un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Il fornitore avrà poi la possibilità di recuperare il contributo erogato mediante lo sfruttamento di un credito d’imposta, attribuitogli per la stessa somma del suddetto contributo, da utilizzare in compensazione dei propri debiti d’imposta, in cinque quote annuali di pari importo senza l’applicazione dei limiti di compensabilità.

Incentivi alle aggregazioni d’imprese

Il Decreto ripropone il cd. bonus aggregazione di cui all’articolo 4 del Decreto-Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33.

L’art. 11 del Decreto prevede un beneficio fiscale per le operazioni di aggregazione tra imprese poste in essere, tramite fusioni, scissioni, o conferimenti d’azienda, dalla data di entrata in vigore del Decreto e fino al 31 dicembre 2022. In particolare è stabilito che, per i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR, che risultano dalle suddette operazioni di aggregazione aziendale, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento, nonché il maggior valore attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, o dei maggiori valori emersi in sede di conferimento d’azienda, per un ammontare complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro.

Le imprese partecipanti all’operazione devono essere esclusivamente imprese operative da almeno 2 anni. Inoltre il bonus non può essere concesso nel caso in cui i soggetti partecipanti all’operazione facciano parte dello stesso gruppo, siano legati da rapporti partecipativi superiori al 20%, ovvero siano controllati dal medesimo soggetto.

I maggiori valori attribuiti ai beni si considerano fiscalmente riconosciuti, ai fini Ires e Irap, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione dell’operazione di aggregazione.

Al soggetto risultante dall’aggregazione è preclusa la possibilità di effettuare ulteriori operazioni straordinarie, nonché quella di cedere i beni rivalutati, per i quattro periodi d’imposta successivi all’effettuazione dell’operazione, pena la perdita dei benefici fiscali ottenuti. È comunque concessa al contribuente la possibilità di proporre, nella fattispecie da ultimo esaminata, interpello disapplicativi ai sensi dell’art. 11, comma 2 dello Statuto del contribuente.

Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino

L’art. 12 del Decreto in oggetto estende le disposizioni in tema di fatturazione elettronica agli scambi con la Repubblica di San Marino. L’efficacia della disposizione è subordinata alla modifica (da adottare sulla base di un accordo tra gli Stati interessati) del D.M. 24 dicembre 1993, che regola attualmente gli obblighi di fatturazione per gli scambi tra Italia e Repubblica di San Marino. In base a quanto spiegato in sede di relazione illustrativa alla norma in esame restano ferme, anche per gli scambi tra i predetti Stati, le ipotesi di esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica previste per i soggetti passivi che rientrano nel regime di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, per i soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della L. n. 190 del 23 dicembre 2014, per i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della L. n. 398 del 2 dicembre 1991.

Nuova disciplina per la vendita di beni tramite piattaforme digitali e fatturazione elettronica

L’art. 13 del Decreto prevede, per gli anni 2019 e 2020, che i soggetti passivi che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea, trasmettano all’Agenzia delle entrate, per ciascun fornitore, entro il mese successivo a ciascun trimestre:

  • la denominazione, la residenza o il domicilio, l’indirizzo di posta elettronica;
  • il numero totale delle unità vendute in Italia;
  • a scelta del contribuente, per le unità vendute in Italia, l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.

Tali soggetti passivi si considerano debitori dell’imposta solo in relazione alle vendite per le quali risulti omessa la trasmissione dei suddetti dati e informazioni o qualora la trasmissione sia incompleta, se non dimostrano che l’imposta è stata assolta dal fornitore.

La disposizione modifica la disciplina contenuta all’interno del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135, che attribuisce alle piattaforme digitali il ruolo di soggetti passivi d’imposta per le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop che esse contribuiscono a facilitare. In capo a tali soggetti saranno posti, dunque, per la totalità delle operazioni poste in essere, esclusivamente obblighi di tipo informativo, all’omissione dei quali gli stessi torneranno ad essere debitori dell’imposta relativamente agli scambi per i quali le informazioni sono state anche parzialmente omesse.

Per ciò che attiene il periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 (entrata in vigore delle disposizioni del D.L. 135/2018) e la data di entrata in vigore della disciplina sopra descritta, viene stabilito che le piattaforme online che abbiano facilitato la vendita di prodotti elettronici specificamente individuati nel detto arco di tempo, sono tenute a trasmettere i relativi dati entro il mese di luglio 2019.

Le previsioni di cui alla disposizione in oggetto trovano applicazione sino alla data del 31 dicembre 2020.

Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali

Con l’art. 15, D.L. Crescita, viene introdotta la facoltà, per gli enti territoriali, di aderire alla definizione agevolata per le proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, tramite l’esclusione delle sanzioni comminate. I suddetti enti dovranno disciplinare le modalità attuative della definizione agevolata. In particolare, il comma 1 della norma prevede che, con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle Regioni, delle Province, delle Città Metropolitane e dei Comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910, notificati, negli anni dal 2000 al 2017, gli enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L., l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti interessati dovranno, entro trenta giorni, dare notizia dell’adozione dell’atto mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

Tramite il suddetto atto gli enti territoriali potranno stabilire il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021, nonché le modalità con cui il debitore deve manifestare la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata. A seguito della presentazione dell’istanza per la definizione agevolata sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della stessa.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento la definizione agevolata non produce alcun effetto e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto del l’istanza.

Si applicano comunque le disposizioni in materia dì definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione di cui ai commi 16 e 17 dell’articolo 3 del D. L. n. 119 del 23 ottobre 2018, convertito dalla Legge n. 136 del 17 dicembre 2018.

Enti Associativi Assistenziali

L’art. 14 del Decreto estende la disciplina di cui all’art. 148, comma 3 t.u.i.r., alle associazioni con fini assistenziali. Il citato art. 148 prevede la decomercializzazione, per determinati enti di tipo associativo, delle attività svolte in diretta attuazione dello scopo istituzionale, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti di iscritti, soci, associati o partecipanti, nei confronti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale o dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché delle cessioni, anche a terzi, di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

Credito d’imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici da parte di distributori di carburante

L’art. 16 del Decreto, norma di carattere interpretativo, stabilisce che le disposizioni di cui all’art. 1, comma 924, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio per il 2018), si applicano con esclusivo riferimento alle cessioni di carburante effettuate nei confronti di esercenti attività d’impresa, arte o professione, e di consumatori privati. Il suddetto comma 924 della Legge di Bilancio 2018 ha introdotto un credito d’imposta pari al 50% delle commissioni addebitate ai distributori di carburante a fronte di acquisti tramite mezzo di pagamento elettronici da parte di consumatori e imprese (in vista dell’aumento esponenziale dell’utilizzo di tali mezzi di pagamento, posta l’indeducibilità delle spese per carburante sostenute da consumatori e imprese in contanti, prevista dalla medesima legge). Con l’art. 16 del D.L. Crescita si è, dunque, chiarito che il credito d’imposta spetta esclusivamente in relazione alle operazioni di cessione di carburante, senza poter essere esteso alla cessione di beni diversi dal carburante o a prestazioni di servizi.

Modifiche alla Nuova Sabatini

L’art. 20 del Decreto ha innalzato a 4 milioni di euro il tetto massimo delle operazioni con accesso alla Sabatini, prima stabilito in euro 2 milioni. La medesima norma è intervenuta al fine di semplificare l’iter burocratico finalizzato all’incasso del contributo. Il contributo potrà essere ora richiesto con una semplice dichiarazione da parte delle imprese con la quale certificheranno la realizzazione dell’investimento. È stato inoltre disposto che, per importi fino ad euro 100 mila, il contributo è erogato in un’unica rata, in luogo delle sei previste dalla precedente disciplina.

Incentivi alla capitalizzazione

L’art. 21 del Decreto ha esteso la fruibilità del contributo previsto dalla Nuova Sabatini in favore delle micro, piccole e medie imprese (come individuate dall’art. 2, dell’Allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea), costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione e che intendono realizzare un programma di investimento. Le agevolazioni sono infatti concesse nel caso di sostegno di processi di capitalizzazione delle imprese, a fronte dell’impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell’impresa, da versare in più quote in corrispondenza del piano di ammortamento del predetto finanziamento. I contributi sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento ad un tasso annuo del:

  • 5% per le micro e piccole imprese;
  • 3,75% per le medie imprese.

La norma demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione dei requisiti e delle condizioni di accesso al contributo e delle caratteristiche del programma di investimento.

Introduzione Società d’Investimento Semplice 

L’art. 27 del D.L. Crescita prevede l’introduzione nell’ordinamento di un nuovo tipo di veicolo societario, la Società d’Investimento Semplice (S.I.S.), veicolo abilitato esclusivamente all’investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati di cui all’articolo 2 paragrafo 1, lettera f), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell’attività, in deroga all’articolo 35-bis, comma 1, lettera f).

Il provvedimento pubblicato in G.U. prevede esclusivamente una semplificazione dal punto di vista degli obblighi regolamentari per la società in oggetto, essendo stata espunta l’agevolazione fiscale che avrebbe dovuto riguardare i redditi dalla stessa prodotti, presente nelle bozze del D.L.

Credito d’imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali

L’art. 49 del Decreto introduce, per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto crescita (anno 2019), un credito d’imposta per le spese sostenute dalle PMI (come individuate dall’art. 2, dell’Allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea) per la partecipazione a fiere internazionali di settore che si svolgono all’estero. Il credito è riconosciuto nella misura del 30% delle spese ammissibili fino ad un massimo di 60 mila euro l’anno ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo, utilizzabili esclusivamente in compensazione. È demandata ad un decreto attuativo, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della norma, la definizione delle spese ammesse al beneficio, della procedura da seguire per la fruizione del credito d’imposta, dell’elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali per le quali sarà ammesso il credito medesimo e della procedura di recupero in caso di utilizzo illegittimo.

Cartolarizzazioni

L’articolo 23 del Decreto apporta alcune modifiche alla disciplina delle Reoco (Real estate owned companies), introducendo anche significative agevolazioni fiscali. La norma in oggetto prevede che il trasferimento alla Reoco dei beni immobili e mobili registrati, nonché degli altri beni e diritti concessi a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, può avvenire all’esito di un’operazione di cessione in blocco soggetta alla disciplina dell’58 del Dlgs 385/1993. Ulteriore previsione è quella secondo cui i beni e i diritti trasferiti alla Reoco e i redditi derivanti dagli stessi costituiscono patrimonio separato sul quale non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dalla società di cartolarizzazione. Dal punto di vista delle agevolazioni fiscali la disposizione prevede che agli atti di trasferimento di beni e diritti alle Reoco si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa di 200 euro, ivi compresi gli atti di accollo di debito, di concessione di garanzie alla società di cartolarizzazione ecc. Nel caso di cessione dei beni da parte della Reoco a soggetti esercenti attività d’impresa, le imposte di registro e ipocatastali sono dovute in misura fissa, a condizione che l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro cinque anni dalla data di acquisto. Se la cessione è effettuata nei confronti di soggetti che non svolgono attività d’impresa l’agevolazione fiscale relativa al pagamento delle sopracitate imposte in misura fissa è concessa a condizione che l’acquirente possa avvalersi dell’agevolazione prima casa. Alle Reoco che subentrano in contratti di leasing si applica è applicata la disciplina fiscale delle società di leasing.

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