il quadro

Bene il Fondo Rilancio startup e pmi, ma mancano misure importanti

Il decreto attuativo con cui si indica l’impiego del Fondo Rilancio 200 milioni di euro è un ottimo tassello, in un quadro che deve ancora perfezionarsi. Vediamo le novità, a che punto siamo e che resta da fare

Pubblicato il 25 Nov 2020

Gianpiero Ruggiero

Esperto in valutazione e processi di innovazione del CNR

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Con l’arrivo del decreto attuativo sul Fondo rilancio, firmato dal Ministro dello Sviluppo economico, ci sono tutti i presupposti per far compiere un salto all’ecosistema italiano, puntando su strumenti capaci di contaminare startup e aziende per cambiare radicalmente i modelli di business.

Ulteriori decreti attuativi devono ancora essere pubblicati e il divario Nord-Sud stenta a essere colmato, tuttavia.

Come funziona il nuovo Fondo Rilancio

Il decreto stabilisce le modalità di impiego dei 200 milioni di euro che il Decreto Rilancio[1] aveva destinato per il Fondo di sostegno al Venture Capital. Le risorse, allocate in un fondo denominato “Fondo Rilancio”, istituito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Cdp Venture Capital Sgr – Fondo Nazionale Innovazione[2], che avrà una durata decennale, sono state affidate per sostenere investimenti nel capitale di startup e PMI innovative in co-investimento con investitori regolamentati o qualificati.

Con il Fondo Rilancio, che ha una durata di 10 anni (estendibili per altri 3 anni), saranno gli investitori qualificati e regolamentati che operano sul territorio a segnalare le startup e le PMI innovative in cui stanno per investire o hanno investito nei 6 mesi antecedenti l’entrata in vigore del Decreto Rilancio. I finanziamenti perciò saranno realizzati in matching con gli investitori accreditati. In particolare, il capitale investito da CDP Venture Capital Sgr, attraverso il Fondo Rilancio, non potrà essere superiore a massimo di 4 volte il valore dell’investimento sottoscritto da altri investitori, siano essi regolamentati (quindi strutturati come fondi o altri veicoli di investimento) o qualificati (intesi come acceleratori o incubatori, business angel e family office), nel limite complessivo di 1 milione di euro per singola startup o PMI investita.

Al termine del periodo di investimento, il patrimonio del Fondo dovrà risultare investito, in via tendenziale, per il 70% in imprese in portafoglio nelle quali abbiano fondo rilancio coinvestito investitori qualificati e, per il restante 30%, in imprese in portafoglio nelle quali abbiano coinvestito investitori regolamentati. L’articolo 4 del decreto pubblicato stabilisce che gli investimenti iniziali saranno rivolti a startup e PMI innovative che stiano effettuando round di investimento o che l’abbiano già effettuato, attraverso la mediazione degli investitori qualificati o regolamentati, nei 6 mesi antecedenti l’entrata in vigore del Decreto Rilancio. Sempre nei primi sei mesi di operatività del Fondo è prevista anche una procedura accelerata di valutazione per quelle imprese già beneficiarie dello strumento Smart&Start, gestito da Invitalia, nonché per le startup e le PMI innovative, che hanno subito una riduzione dei ricavi realizzati nel corso del primo semestre dell’anno 2020 di almeno il 30% rispetto ai ricavi ottenuti nel primo semestre o nel secondo semestre dell’anno 2019, dimostrabile attraverso una situazione contabile gestionale approvata dal competente organo amministrativo.

Questa misura mira a rafforzare le Startup e le PMI innovative presenti sul territorio nazionale, incentivando il co-investimento nel capitale da parte di investitori regolamentati o qualificati. “Queste nuove risorse testimoniano la fiducia che il Ministero dello Sviluppo economico ripone in tutti gli operatori che ogni giorno lavorano in modo sinergico con l’obiettivo di rendere il Venture Capital un ecosistema di crescita e di sviluppo della cultura imprenditoriale del nostro Paese. Il rilancio dell’innovazione in Italia deve poter contare su una solida rete di investitori qualificati e regolamentati, in grado di accompagnare le start-up e Pmi innovative nel loro percorso di sviluppo”, ha dichiarato l’Amministratore delegato e Direttore Generale di Cdp Venture Capital Sgr – Fondo Nazionale Innovazione Enrico Resmini.

I criteri da soddisfare per le imprese target

Il Fondo selezionerà in maniera indipendente i suoi co-investimenti tra quelli sollecitati dagli stessi investitori; quelli iniziali saranno realizzati attraverso lo strumento finanziario del convertendo[3], mentre gli eventuali investimenti successivi sono realizzati mediante investimenti di equity[4]. Le imprese target oggetto di investimento da parte del Fondo saranno selezionate tra le start-up innovative e le PMI innovative che, al momento dell’effettuazione dell’investimento da parte del Fondo, soddisfano quantomeno tutte le seguenti caratteristiche:

  • sono imprese che hanno la sede legale in Italia e che svolgono effettivamente la loro attività o programmi di sviluppo in Italia;
  • non presentano procedimenti di accertamento in corso non ancora rimediati;
  • superano le verifiche di gestione del rischio, conformità alle norme o prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
  • hanno concrete potenzialità di sviluppo, misurabili sulla base di indicatori quantitativi e/o qualitativi, dimostrabile attraverso il rispetto di almeno uno dei quattro criteri indicati (1. Crescita dei ricavi, dei clienti o degli utilizzatori dei servizi nei dodici mesi antecedenti l’effettuazione dell’investimento; 2. un sostenibile piano industriale triennale approvato dal competente organo amministrativo; 3. contratti o partnership strategiche; 4. brevetti depositati con potenzialità di sfruttamento industriale, nonché in una eventuale fase di ricerca e sviluppo, sulla base della validazione della tecnologia proposta).

Sviluppo del settore, i decreti ancora da pubblicare

Con il Decreto Rilancio sono state introdotte ulteriori misure per il rafforzamento e sostegno dell’ecosistema delle startup innovative. In particolare, l’articolo 38, comma 2, prevede per le startup innovative uno stanziamento di 10 milioni di euro per la concessione di agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto finalizzate all’acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati.

Con il medesimo articolo 38, ai commi 7 e 8, sono stati introdotti incentivi in «de minimis» all’investimento in startup innovative e PMI innovative. Grazie a questi incentivi fiscali, le persone fisiche, per investimenti fino ad un massimo di 100mila euro per ciascun periodo di imposta nel capitale sociale di una o più startup innovative o PMI innovative, possono beneficiare di una detrazione IRPEF al 50% sull’ammontare dell’investimento (rispetto a quella inizialmente prevista al 30%), mantenendo tale investimento per un minimo di 3 anni[5].

Per questi ulteriori interventi, sono ancora attesi i decreti attuativi che il MiSE avrebbe dovuto pubblicare (quello sulle detrazioni IRPEF di concerto con il MEF). Conoscendo il tempo che ci vuole in questi passaggi burocratici è altamente improbabile che il decreto possa vedere la luce entro fine anno. Il problema è che gli investitori stanno alla finestra nell’attesa di leggere, nel decreto, i dettagli su come andranno ottenuti questi incentivi. Infatti, le prime modalità di attuazione degli incentivi fiscali sono state stabilite con il D.M. 7 maggio 2019 e con la risposta a interpello n. 146 del 26 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha iniziato a fornire le prime indicazioni in tema di incentivi fiscali all’investimento in startup innovative.

Alcuni chiarimenti sarebbero ancora necessari, relativi all’effettivo sostenimento della spesa e all’idonea documentazione della stessa. Nessuna specificazione consente al momento di chiarire a chi spetti la detrazione nell’ipotesi in cui la titolarità giuridica dell’investimento faccia capo anche al coniuge, non sottoscrittore dello stesso, per effetto delle disposizioni del codice civile, che disciplina l’oggetto della comunione, a nulla rilevando né la composizione degli assetti patrimoniali all’interno della famiglia, né la circostanza che i relativi redditi sono imputati pro quota in ragione del regime di comunione legale. Va ricordato, infine, che la misura, soggetta al regime sugli aiuti de minimis, è stata adottata nell’ambito del Temporary Framework della Commissione Europea[6], valido fino al 30 giugno 2021. Il contesto pertanto è in continua evoluzione. Insomma, c’è un cantiere aperto e in divenire che sarà ancora più attivo per l’acuirsi in corso della crisi sanitaria, che indurrà a rincorrere le nuove necessità delle imprese.

Conclusioni

La pubblicazione dell’atteso decreto che sblocca il Fondo Rilancio per startup e PMI innovative ha creato entusiasmo tra gli operatori. I più ottimisti vedono aprirsi spazi di co-matching tra le startup e gli investitori privati i grado di moltiplicare l’entità dei finanziamenti già ricevuti e di incentivarne di nuovi. L’aver assegnato pari dignità a business angels e centri di innovazione (incubatori, acceleratori e parchi scientifici e tecnologici), fondi di venture capital e corporate che investono in innovazione, favorendo logiche collaborative e cooperative piuttosto che una feroce competizione per l’ottenimento delle risorse, è un fatto da registrare positivamente.

I più pessimisti vedono un potenziale mercato degli investimenti bloccato, se non addirittura in rallentamento, a causa del ritardo nella pubblicazione dei decreti attuativi di altre misure previste dal decreto Rilancio. L’attesa sta facendo nascere dubbi sulle modalità attuative e sulla possibilità per le aziende di offrire queste detrazione agli investitori.

Per questo è importante invitare alla sollecitudine i competenti Ministeri, ricordando l’urgenza del momento e l’obiettivo di raggiungere: la crescita e lo sviluppo delle startup e scaleup, vero motore dell’ecosistema. Con un’attenzione particolare alle imprese del meridione. Il fatto che anno dopo anno nascano sempre più imprese innovative nel Sud Italia è sicuramente un dato confortante e fa ben sperare. Nonostante ciò, la spaccatura tra un territorio trainante e uno che arranca resta consistente.

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Note

  1. Si tratta dell’articolo 38, comma 3, del decreto- legge n. 34/2020.
  2. CDP Venture Capital è una SGR (70% di CDP Equity e 30% di Invitalia) con circa 1 miliardo di euro di risorse in gestione. Ha l’obiettivo di rendere il Venture Capital un asse portante dello sviluppo economico e dell’innovazione del Paese, creando i presupposti per una crescita complessiva e sostenibile dell’ecosistema Venture Capital.
  3. I bond convertendo sono una particolare tipologia di titolo obbligazionario che prevedono, sin dall’emissione, la conversione obbligatoria in azioni della società che li ha emessi, al termine della scadenza prevista dall’accordo. All’atto di emissione quindi viene previsto che sarà convertito dal compratore e che da capitale di debito si trasformerà in capitale di rischio, venendo appunto trasformato in azioni.
  4. Acquisto di azioni sul mercato da parte di singoli investitori e aziende, allo scopo di ottenere dividendi dal loro possesso e/o guadagni di capitale dalla loro rivendita, in caso di crescita dei valori azionari. Con lo stesso termine si intende anche l’acquisizione di partecipazioni in società non quotate o società startup.
  5. L’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.
  6. Si susseguono le modifiche del Temporary Framework in materia di aiuti di Stato emanato dalla Commissione UE con la comunicazione del 19 marzo 2020. Ne sono state rilasciate ben quattro: il 3 aprile, l’8 maggio, il 29 giugno, e, l’ultima, il 13 ottobre scorso, con la quale la Commissione ha disposto la proroga del Temporary Framework – TF fino al 30 giugno 2021 in tutte le sue parti. Al 30 settembre 2021 sono state, invece, prorogate le misure di ricapitalizzazione delle società. La Commissione UE si è anche riservata, entro il 30 giugno 2021, di procedere ad ulteriori adeguamenti del TF.

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