le misure

Gli impatti della Legge di bilancio sul FinTech e i possibili sviluppi futuri

Le norme della Legge di Bilancio sul venture capital e sull’ecosistema italiano dell’innovazione nella prospettiva delle imprese operanti nel FinTech. Tutte le novità e le criticità, anche in tema di blockchain

Pubblicato il 26 Mar 2019

Giovanni Cucchiarato

Group General Counsel Dedalus - Fellow IIP

Financial technology concept. Technological abstract background.

La Legge di Bilancio 30 dicembre 2018, n. 145 ha previsto numerose e importanti misure dedicate al mondo del venture capital, delle startup e dell’innovazione in generale, che potrebbero avere un impatto positivo, anche se solo indiretto, sul settore del FinTech. Si nota invece come, al contrario, nella medesima Legge di Bilancio vi siano pochi interventi dedicati specificamente alle varie branche del settore del FinTech, e – quanto meno per uno di questi – essi non sembrano essere immuni da criticità. Allo stesso tempo, la legge di conversione del Decreto Semplificazioni ha introdotto specifiche disposizioni su blockchain e smart contracts. Vediamole nel dettaglio.

Fondi per il venture capital e Business angel, le definizioni

La maggior parte delle novità relative al mondo del venture capital e all’ecosistema italiano delle startup e dell’innovazione è stata inserita in extremis, tramite la presentazione del “Maxiemendamento” da parte del Governo.

Tra le sopra citate misure figurano anche l’introduzione delle definizioni di “Fondi per il Venture Capital”[1] e di “Business Angels”[2].

Su tali interventi di favore per il venture capital e le startup – la maggior parte dei quali dovrà ora trovare attuazione tramite l’emanazione di un decreto ministeriale entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge – si sono già soffermati diversi commentatori ed addetti ai lavori, la stragrande maggioranza dei quali ha espresso commenti positivi su tali misure, che mi sento sostanzialmente di condividere.

Le misure che avranno impatto indiretto sul FinTech

Si ritiene che molte di tali misure su venture capital e startup avranno un impatto positivo anche nello specifico del FinTech, potendo le imprese del settore beneficiare in particolare (ma non solo) delle misure volte ad incentivare gli investimenti nel, e da parte del, mondo del venture capital. Mi riferisco, ad esempio:

  • alla istituzione del “Fondo di sostegno al Venture Capital[3];
  • all’obbligo di investire almeno il 15% delle entrate dello Stato, derivanti dalla distribuzione di utili di esercizio o di riserve sotto forma di dividendi delle società partecipate dal MEF, in Fondi per il Venture Capital e alla riassegnazione delle somme introitate a tale titolo al fine di essere versate nel sopra citato Fondo di sostegno al Venture Capital;
  • alla possibilità per lo Stato, al fine di “promuovere gli investimenti in capitale di rischio da parte degli operatori professionali”, di sottoscrivere tramite il MISE quote o azioni di Fondi per il Venture Capital o di “fondi che in vestono in Fondi per il Venture Capital” (fondi di fondi);
  • al progetto di semplificazione e rafforzamento del settore del venture capital tramite il futuro passaggio da Invitalia S.p.A. a Cassa Depositi e Prestiti del controllo di Invitalia Ventures SGR;
  • alla possibilità di ricevere (attingendo ad un fondo istituito dal MISE con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021) un contributo a fondo perduto (voucher) pari: (a) per le micro e piccole imprese al 50% dei costi sostenuti, entro il limite massimo di 40.000 euro e (b) per le medie imprese al 30% dei costi sostenuti, entro il limite massimo di 25.000 euro, “per l’acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa”, compreso (e questa è la parte probabilmente più interessante per il settore del FinTech) “l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali”[4]; dovendo a tal fine sottoscriversi un contratto di servizio di consulenza tra le imprese o le reti beneficiarie e le società di consulenza o i manager qualificati iscritti in un elenco (cd. “voucher per l’innovation manager“)[5];
  • e, ultimo ma non ultimo (anche se per la sua efficacia si dovrà attendere il via libera della Commissione europea), all’aumento, per l’anno 2019, dal 30% al 40% delle detrazioni fiscali per le persone fisiche e delle deduzioni fiscali per le persone giuridiche delle somme investite nel capitale di rischio delle startup innovative; nonché all’aumento fino al 50%, sempre per il 2019, della deduzione fiscale per le società (non startup innovative) che, in un’ottica di “open innovation“, acquisiscano l’intero capitale sociale di una startup innovativa e detengano tale partecipazione per almeno 3 anni.

Potrà poi avere un potenziale impatto positivo sul mondo del FinTech, con particolare riferimento all’attività dei portali di equity crowdfunding, l’obbligo per i PIR[6] di investire almeno il 3,5% delle loro risorse (i.e. il 5% del 70% dell’importo complessivo) in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital, mentre un ulteriore 3,5% andrà destinato alle PMI quotate all’AIM.

Conseguentemente a tale estensione ai Fondi per il Venture Capital degli investimenti qualificati previsti dalla normativa sui PIR, è stata prevista la possibilità per gli enti di previdenza obbligatoria e complementare di investire (tra l’altro) in Fondi per il Venture Capital fino al 10% del loro attivo patrimoniale (prima la quota era del 5%).

Anche la (condivisibile) “marcia indietro” del Governo e della sua maggioranza parlamentare –con la quale, sempre tramite il Maxiemendamento, si è scongiurato in extremis che l’applicabilità di una delle misure simbolo della Legge di Bilancio, la cosiddetta “flat tax[7], fosse esclusa per quei “contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni” che avessero un qualsiasi tipo di partecipazione in una s.r.l., anche rappresentante una percentuale pari allo “zero virgola” del capitale sociale – va sicuramente annoverata tra quelle misure (o meglio, tra quelle modifiche del testo finale) che hanno “protetto” in un certo senso il settore del FinTech da conseguenze che avrebbero potuto essere molto negative.

Nello specifico, è stato limitato il divieto di partecipazione (al fine dell’applicabilità della flat tax) ai casi di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che “esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni”, facendo così tirare un sospiro di sollievo ai gestori di portali di equity crowdfunding, le cui attività, laddove il provvedimento fosse stato approvato nella sua versione originaria, avrebbero sicuramente subito effetti negativi con riferimento agli investimenti in startup o PMI effettuati tramite gli stessi

Le norme specifiche per il settore del FinTech

Nella Legge di Bilancio, composta da 12 articoli, dei quali il primo composto di un numero molto alto di commi – ben 1143, per la precisione – la parola “fintech” non appare neppure una volta (e ciò non certo per l’origine inglese del termine, stante la crescente tendenza – criticata da alcuni – al crescente utilizzo di anglismi da parte del legislatore italiano).

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Sono infatti solo due, a meno che non ci si inganni (vista anche la sopra citata voluminosa estensione del testo normativo) le disposizioni degne di nota relative direttamente al settore del FinTech: una è relativa al cd. investment-based crowdfunding (delle cui “luci ed ombre” si avrà modo di dire infra) e l’altra riguarda l’istituzione di un fondo per lo sviluppo (tra le altre cose) della tecnologia blockchain, la quale – come si avrà modo di vedere più sotto – ha trovato poi una definizione giuridica nella successiva legge di conversione del cd. Decreto Semplificazioni.

L’investment-based crowdfunding

Con riferimento all’investment-based crowdfunding, i commi 236 e 238 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio hanno permesso ai portali di crowdfunding autorizzati da Consob di ospitare campagne per la sottoscrizione, non più solo di strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio (equity) delle PMI, ma anche (come avviene negli altri paesi europei e come avverrà una volta approvato il Regolamento UE sugli “European Crowdfunding Service Providers” attualmente in corso di discussione, anche se con qualche “stop and go[8]) per la sottoscrizione di obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito, sempre limitatamente alle sole PMI, avendo l’Italia scelto di limitare lo spettro dei soggetti a cui è data la possibilità di finanziarsi tramite i portali online alle sole PMI, mentre antecedentemente al 2017 tale possibilità era limitata alle sole startup innovative e PMI innovative.

Il giudizio su tale novità normativa non può che essere duplice, dal momento che, ad avviso di chi scrive, va tenuto distinto il principio generale introdotto con i due sopra citati commi, sicuramente condivisibile ed anzi auspicabile, da quella che è risultata essere la formulazione finale della norma di cui al comma 238, che fa sorgere non pochi dubbi, sia da un punto di vista logico-sistematico, che in merito alla sua effettiva utilità pratica.

Come noto, prima dell’entrata in vigore (lo scorso 1 gennaio 2019) dei sopra citati commi 236 e 238 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio, ai sensi della normativa sull’equity crowdfunding le società emittenti che si finanziano tramite i portali autorizzati da Consob per finanziarsi potevano farlo unicamente tramite offerte al pubblico di capitali di rischio, ossia di quote di partecipazione al loro capitale sociale (equity). La scelta di limitare l’oggetto dell’offerta al pubblico promossa tramite portali online al solo capitale di rischio derivava non già da meditate riflessioni in merito alla rischiosità, comunque inferiore, di strumenti finanziari rappresentativi del capitale di debito delle società emittenti, bensì dalla circostanza che, in linea con l’originaria scelta di consentire di promuovere tali offerte alle sole startup innovative, si era identificato nello strumento finanziario rappresentativo del capitale di rischio quello tipicamente idoneo a controbilanciare il pericolo associato alla natura residuale del claim finanziario del socio con la astratta partecipazione al potenziale upside del progetto imprenditoriale. Una volta superata l’idea della startup innovativa quale baricentro della disciplina dei portali di equity crowdfunding, conseguente alla recente estensione a tutte le PMI della possibilità di raccogliere capitali tramite tali portali, la scelta di limitare l’oggetto dell’offerta ai soli strumenti di equity non aveva più alcun motivo di esistere ed è stata quindi (giustamente) superata. Ma nel farlo bisognava rendere tale superamento effettivo e realmente efficace, cosa che a mio avviso non è avvenuta con la formulazione della modifica normativa approvata in via definitiva dal Parlamento lo scorso 30 dicembre 2018.

In linea di principio non vi posso essere dubbi sul fatto che l’estensione dell’ambito di operatività dei portali online di investment-based crowdfunding agli strumenti di debito vada salutata con favore.

Tale estensione offre infatti alle PMI la possibilità di raccogliere nuove risorse finanziarie per i loro progetti imprenditoriali, tramite l’emissione (oltre che degli strumenti finanziari rappresentativi del capitale sociale), anche di obbligazioni o altri strumenti di debito da sottoscriversi per mezzo di campagne di crowdfunding. Ciò permette alle piccole e medie imprese, nell’ottica di una progressiva “disintermediarizzazione” degli investimenti tipica del settore del FinTech, di finanziarsi in modo più rapido e sicuramente meno costoso rispetto ai canali tradizionali.

La novità normativa offre altresì agli operatori del FinTech, rappresentati in questo specifico caso dai gestori dei portali di crowdfunding autorizzati da Consob, la possibilità (così come già avviene negli altri paesi europei) di non limitare più il loro ambito di attività alla emissione unicamente di strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio degli emittenti (equity), bensì di estendere il proprio business all’emissione anche di obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito di tali società.

Inoltre – in linea teorica, ossia se la norma fosse formulata diversamente – la novità normativa in oggetto permetterebbe anche al pubblico degli investitori online di utilizzare i portali autorizzati da Consob per sottoscrivere, oltre che (i più rischiosi) strumenti finanziari di equity, anche obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito, diversificando così il proprio portafoglio di investimenti e, conseguentemente, il relativo rischio complessivo.

In realtà, però, la formulazione del nuovo comma 1-ter dell’art. 100-ter del TUF, così come introdotto dal sopra citato comma 238 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio, fa sorgere non pochi dubbi sulla sua effettiva utilità al fine di permettere a PMI, gestori di portali ed investitori di sfruttare le opportunità sopra descritte.

La norma riserva infatti la possibilità di sottoscrivere le obbligazioni o i titoli di debito tramite i portali autorizzati “agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla Consob”.

Tale limitazione, che non trova invece applicazione con riferimento agli investimenti in strumenti di equity effettuati tramite gli stessi portali, i quali possono quindi essere eseguiti, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa applicabile (TUF e Regolamento Consob sull’equity crowdfunding), da qualsiasi investitore retail, è a mio avviso criticabile per due ordini di ragioni.

Da un lato, essa non è giustificabile dal punto di vista logico-sistematico, prevedendo maggiori limitazioni per gli investimenti in quegli strumenti finanziari (come, ad esempio, i bond e i mini-bond emessi dalle PMI) che sono per definizione meno rischiosi degli investimenti in equity, ossia (appunto) nel capitale di rischio delle PMI e, tra queste, delle startup.

Dall’altro lato, la limitazione in parola contribuirà con ogni probabilità a far sì che la novità normativa abbia scarsa o nulla applicazione pratica, dal momento che sussistono non pochi dubbi sul reale interesse degli investitori professionali (o comunque degli investitori “qualificati” che verranno eventualmente individuati in futuro dalla Consob) ad utilizzare i portali online per effettuare investimenti in obbligazioni o altri strumenti di debito emessi dalle PMI.

Si auspica pertanto che già nel primo provvedimento normativo utile di prossima emanazione (che potrebbe essere la legge di conversione del cd. Decreto Legge “Semplificazioni”) venga eliminata la sopra citata limitazione agli investitori professionali della possibilità di investimento tramite portali autorizzati di obbligazioni ed altri strumenti di debito, cogliendo eventualmente l’occasione per apportare ulteriori interventi migliorativi della normativa di settore, volti in particolare ad agevolare (e non ad ostacolare) l’emissione di obbligazioni ed altri strumenti finanziari di debito da parte di piccole e medie imprese, destinate a formare oggetto di offerte al pubblico promosse tramite i portali di crowdfunding.

Il primissimo debutto della blockchain nella normativa italiana

Un’altra (positiva) novità normativa legata al mondo del FinTech introdotta ai commi 226 e seguenti dell’articolo 1 della Legge di Bilancio riguarda lo sviluppo, al fine di “perseguire gli obiettivi di politica economica e industriale connessi anche al programma Industria 4.0, nonché per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico”, della tecnologia blockchain, oltre che dell’intelligenza artificiale e dellinternet of things.

Della blockchain – tecnologia nota ai più per aver “creato” il Bitcoin, ma dalle potenzialità applicative in realtà molto più estese e, a detta di molti, rivoluzionarie – o meglio del suo genus rappresentato dalle “tecnologie basate su registri distribuiti” (cd. “distributed ledger technologies“), il Governo aveva tentato di inserire una definizione normativa nel già citato Decreto Legge “Semplificazioni” n. 135 del 14 dicembre 2018[9] (pubblicato nella G.U. del 15 dicembre 2018), oltre che di offrirne un riconoscimento giuridico secondo il quale “la condivisione di un documento informatico attraverso l’uso di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici di una validazione temporale elettronica ai sensi dell’articolo 41 del regolamento Ue n. 910/2014“, prevedendo inoltre che “entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge, l’Agenzia per l’Italia Digitale individua gli standard tecnici che le tecnologie basate sui registri distribuiti devono possedere” ai fini di produrre gli effetti di cui sopra.

Tale riconoscimento normativo non risulta però nel testo definitivo del Decreto Legge “Semplificazioni” approvato dal Governo, in quanto pare sia stato considerato dal Presidente della Repubblica “ultroneo” rispetto a quello che doveva essere il suo contenuto, oltre che privo dei requisiti di necessità ed urgenza previsti dalla Costituzione, e ne sia stata pertanto richiesto il depennamento, ferma comunque restando l’intenzione del Governo di re-inserirlo nella relativa legge di conversione, attualmente in discussione in Commissione al Senato e la cui scadenza è prevista per il 12 febbraio.

Tornando a quanto previsto nella Legge di Bilancio in tema di blockchain, nonostante non vi sia ancora (per il momento e per i motivi sopra citati), una definizione e/o un riconoscimento normativo di tale tecnologia, al comma 226 dell’articolo 1 è stata prevista l’istituzione presso il MISE di un “Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things“, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021[10], risorse che verranno gestite da un organismo che verrà individuato con regolamento interministeriale su proposta del MISE (al quale è attribuita anche la funzione di amministrazione vigilante), di concerto con il MEF.

Le novità del Decreto Semplificazioni in tema di tecnologia blockchain e smart contracts

Della blockchain – tecnologia nota ai più per aver “creato” il Bitcoin, ma dalle potenzialità applicative in realtà molto più estese e, a detta di molti, rivoluzionarie – o meglio del suo genus rappresentato dalle “tecnologie basate su registri distribuiti” (cd. “distributed ledger technologies” o “DLTs”[11]), è stata fornita una definizione giuridica a seguito della conversione in legge del Decreto Semplificazioni (Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con Legge 11 febbraio 2019, n. 12), che ha anche regolamentato gli effetti giuridici connessi a tali tecnologie ed ha altresì definito lo smart contract.

Nello specifico, il comma 1 dell’articolo 8-bis del Decreto Semplificazioni definisce “Tecnologie basate su registri distribuiti” le “tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili”.

Tale definizione è stata da più parti criticata in quanto risulterebbe essere imprecisa e, in alcuni punti, ambigua (non potendosi ad esempio ben comprendere come si possa conciliare la possibilità di aggiornamento dei dati registrati, col fatto che gli stessi debbano essere “non alterabili e non modificabili”).

Al comma 3 dell’articolo 8-bis la norma introduce per la prima volta un esplicito riconoscimento degli effetti giuridici derivanti dalla “memorizzazione di un documento informatico attraverso l’uso di tecnologie basate su registri distribuiti”, la quale infatti produce ora “gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all’articolo 41 del regolamento Ue n. 910/2014[12]. Tramite l’equiparazione del cd. “time stamp” delle “tecnologie basate sui registri distribuiti” alla marca temporale di cui al Regolamento eIDAS, viene quindi conferita certezza giuridica con riferimento alla data e all’ora applicate al documento digitale.

Ai sensi del comma 4 dell’articolo 8-bis viene inoltre previsto che “entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, l’Agenzia per l’Italia Digitale individua gli standard tecnici che le tecnologie basate sui registri distribuiti devono possedere” ai fini di produrre gli effetti giuridici sopra citati. A breve, pertanto, l’AgID dovrebbe emettere delle linee guida per definire i parametri in base ai quali sarà in futuro possibile dare “data certa” ai documenti informatici memorizzati attraverso l’uso delle DLT.

Altra novità introdotta dall’articolo 8-bis del Decreto Semplificazioni è la definizione (anch’essa non scevra di imprecisioni terminologiche) dello “smart contract quale “programma per elaboratore che opera su Tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse”.

Accanto alla loro definizione normativa, viene inoltre previsto che gli smart contracts soddisfino il requisito della forma scritta “previa identificazione informatica delle parti interessate”, che dovrà avvenire attraverso un processo avente i requisiti fissati, anche in questo caso, “dall’Agenzia per l’Italia Digitale con linee guida da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge”.

I sopra descritti interventi normativi inseriti nel Decreto Semplificazioni hanno sicuramente un impatto evidente e diretto sul settore del FinTech; e (al di là di alcune incongruenze terminologiche) hanno indubbiamente il pregio di favorire ed incentivare l’utilizzo della blockchain e delle DLTs, tramite un espresso riconoscimento degli effetti giuridici delle transazioni che avvengono tramite tali tecnologie.

__________________________________________________________________

  1. Definiti come gli organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi e le società di investimento a capitale fisso che investono almeno l’85% del valore degli attivi in piccole e medie imprese non quotate in mercati regolamentati “nella fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up financing), di avvio dell’attività (early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion o scale up financing)” e il residuo in PMI di cui all’articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1) del TUF. Mentre per l’applicazione di speciali norme previste dalla Legge di Bilancio – ad esempio di quelle sui PIR – tali fondi devono destinare “almeno il 70% dei capitali raccolti in investimenti in favore di piccole e medie imprese” non quotate e che soddisfano altre specifiche condizioni.
  2. Definiti come “investitori a supporto dell’innovazione che hanno investito in maniera diretta o indiretta una somma pari ad almeno euro 40.000 nell’ultimo triennio”, definizione questa che necessiterà forse di essere “coordinata” con quella similare di “investitori a supporto delle piccole e medie imprese” contenuta all’articolo 24 del Regolamento Consob sull’equity crowdfunding.
  3. Con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.
  4. Viene poi previsto, in caso di adesione a un contratto di rete avente nel programma comune lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal “Piano nazionale impresa 4.0” e di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali, che il contributo sia pari al 50% dei costi sostenuti, entro il limite massimo complessivo di 80.000 euro.
  5. Tale elenco verrà istituito con apposito decreto del MISE, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio (con lo stesso decreto verranno stabiliti i requisiti necessari per l’iscrizione nell’elenco delle società di consulenza e dei manager qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l’erogazione dei contributi e per l’eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese e alle reti d’impresa).
  6. Piani Individuali di Risparmio, con riferimento ai quali la legge prevede, per i redditi derivanti dagli investimenti qualificati relativi ai PIR, una esenzione ai fini dell’imposta sul reddito, a condizione che i relativi strumenti finanziari vengono detenuti per almeno 5 anni. Anche per tale novità normative è in corso di approvazione un decreto ministeriale attuativo, che dovrà sottostare ai regolamenti dell’Unione europea sugli aiuti di stato 
  7. Ossia il regime forfettario con aliquota del 15%, a partire già dal 2019, in caso di ricavi o compensi nel periodo di imposta precedente sino a 65.000 euro e, a partire dal 2020, del 20% in caso di ricavi o compensi annuali nel periodo di imposta precedente tra 65.001 e 100.000 euro.
  8. Tale Regolamento, che rappresenta il primo passo del piano d’azione sul FinTech della Commissione europea e che rientra nel più ampio progetto di “capital markets union“, mira alla creazione di una sorta di passaporto europeo per i gestori dei portali online per la raccolta di capitali, tramite i quali gli investitori europei potranno investire in partecipazioni societarie (equity) o in altri valori mobiliari (“other transferable securities“come le obbligazioni e gli altri titoli di debito), ovvero concedere prestiti (lending).
  9. Un primo tentativo in tal senso era stato fatto durante l’iter parlamentare di conversione in legge del già citato Decreto Legge “Semplificazioni”, ma, anche a causa dell’intervento del Quirinale che, a causa della natura “omnibus” che aveva assunto il provvedimento, ha preteso lo stralcio di numerosi emendamenti, tra cui quello in parola. Ci si augura in ogni caso che l’eliminazione della limitazione ai soli investitori professionali della possibilità di sottoscrivere obbligazioni ed altri strumenti di debito tramite i portali online, così come altre importanti ed innovative proposte normative che sono state “stralciate” in extremis dal testo della legge di conversione del Decreto Semplificazioni (come l’introduzione delle cosiddette “società di investimento semplice”), possano presto trovare spazio in altri provvedimenti legislativi.
  10. È nello specifico previsto che il fondo sia destinato a finanziare: “a) progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, nelle aree strategiche per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, della blockchain e dell’internet of things, funzionali alla competitività del Paese; b) iniziative competitive per il raggiungimento di specifici obiettivi tecnologici e applicativi; c) il supporto operativo e amministrativo alla realizzazione di quanto previsto alle lettere a) e b), al fine di valorizzarne i risultati e favorire il loro trasferimento verso il sistema economico produttivo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese”.
  11. Già in fase di approvazione, a dicembre 2018, del Decreto Legge Semplificazioni il Governo aveva tentato di inserire nel corpo del provvedimento la definizione normativa di “tecnologie basate sui registri distribuiti” e la regolamentazione dei relativi effetti giuridici, ma tale inserimento era stato depennato dal Presidente della Repubblica, in quanto considerato “ultroneo” rispetto a quello che doveva essere il contenuto del decreto, oltre che privo dei requisiti di necessità ed urgenza previsti dalla Costituzione.
  12. Cd. Regolamento eIDAS, in vigore dal 2014, “in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE”, il cui articolo 41 dispone “1. Alla validazione temporale elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della validazione temporanea elettronica qualificata.  2. Una validazione temporale elettronica qualificata gode della presunzione di accuratezza della data e dell’ora che indica e di integrità dei dati ai quali tale data e ora sono associate.  3. Una validazione temporale elettronica rilasciata in uno Stato membro è riconosciuta quale validazione temporale elettronica qualificata in tutti gli Stati membri”.

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