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Investimenti in Startup innovative: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla detrazione IRPEF “per cassa”

Quando un contribuente Irpef sottoscrive azioni o quote del capitale di startup innovative il diritto alla detrazione sorge nell’anno di effettuazione del versamento di quanto dovuto in seguito all’impegno preso. Lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate

Pubblicato il 02 Feb 2023

Riccardo Albanesi

Dottore Commercialista

Paolo Barbieri

Dottore Commercialista

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L’Agenzia Entrate ha recentemente confermato (risposta n. 154 del 24 gennaio 2023) che in caso di sottoscrizione di azioni o quote del capitale di start-up innovative, da parte di persona fisica, il diritto alla detrazione sorge nell’anno di effettuazione del versamento di quanto dovuto in seguito all’impegno preso.

Incentivi fiscali a chi investe in startup e PMI, ecco come ottenerli

Gli incentivi alla nascita e sviluppo di startup e PMI innovative

Il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) contiene anche misure tese ad incentivare la nascita e lo sviluppo di start up innovative. Il Decreto Legge n.3/2015 ha poi richiamato tali agevolazioni prevedendone l’applicazione anche per le PMI innovative, così come definite e disciplinate dallo stesso Decreto.

In particolare, con riferimento all’oggetto di questo articolo, il comma 1 dell’articolo 29 del DL 179/2012 prevede, per le persone fisiche, una detrazione IRPEF per «un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start­up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start­up innovative». Il successivo comma 7­bis (introdotto a seguito della legge 11 dicembre 2016, n. 232), prevede poi, con decorrenza dal periodo d’imposta 2017, l’aumento della suddetta detrazione dal 19% al 30%.

Modalità attuative degli incentivi fiscali all’investimento in start­up e PMI innovative

Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico del 7 maggio 2019 regolamenta le modalità attuative degli incentivi fiscali all’investimento in start­up innovative e in PMI innovative, stabilendo in particolare che:

• la detrazione IRPEF si applica ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle startup innovative, delle PMI innovative ammissibili o delle società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative o PMI innovative ammissibili;

i conferimenti di cui al comma 1 rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data del deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese da parte della startup innovativa […] dell’atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito dell’attestazione che l’aumento del capitale è stato eseguito ai sensi degli articoli 2444 e 2481¬bis del codice civile.

Il periodo di imposta in cui il conferimento si considera effettuato, coincide ”normalmente” con quello in cui il conferente ha diritto ad operare la detrazione, se soggetto IRPEF, ma nel caso specifico oggetto della richiesta inviata all’Agenzia Entrate da un contribuente, il deposito dell’atto costitutivo della Società era avvenuto il 31 dicembre 2020 mentre il versamento di quanto dovuto a titolo di conferimento era stato effettuano in parte in sede di costituzione, in data 21 dicembre 2020, e per la restante parte nel 2021.

La detrazione Irpef “per cassa”

Nel rispetto delle disposizioni attuative dell’agevolazione e degli adempimenti previsti dalla normativa, il socio persona fisica potrà quindi detrarre dall’IRPEF, in applicazione del criterio di cassa, in ciascuno dei due periodi di imposta (2020 e 2021) un importo pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati nel corrispondente anno solare, fino ad un investimento massimo di 1.000.000 di € annui.

Lo stesso principio di cassa è da considerarsi applicabile alla fattispecie di cui all’art. 38 del Decreto Legge n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) che, al fine di rafforzare ulteriormente l’ecosistema delle startup e PMI innovative, dal punto di vista fiscale, ha previsto una nuova agevolazione, molto simile a quella sopra esaminata ma in realtà del tutto autonoma. L’agevolazione in questo caso è rivolta esclusivamente ai soggetti IRPEF e prevede una detrazione pari al 50% del capitale investito in startup e PMI innovative, purché l’investimento sia mantenuto per almeno 3 anni.

Gli investimenti agevolabili

Gli investimenti agevolabili sono quelli effettuati successivamente al 1° gennaio 2020 e a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Al contrario di quanto previsto per le agevolazioni ordinarie, la detrazione del 50% introdotta dal Decreto Rilancio spetta esclusivamente in caso di investimenti diretti da parte di soggetti IRPEF, ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in startup o PMI innovative (OICR). Non è dunque possibile beneficiare della detrazione al 50% in caso di investimenti tramite veicoli costituiti sotto forma di società di capitali.

Ricordiamo che la detrazione del 50% presenta limiti di importo ridotti e procedure più articolate.

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