DL CENTEMERO

Oltre lo startup Act: la leva fiscale come sostegno per gli investimenti in imprese innovative



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A 10 anni dallo Startup Act lo scenario che riguarda startup, pmi innovative e gli investimenti in innovazione è completamente mutato. Ecco perché è necessario arrivare a una riforma complessiva che allinei la normativa alle evoluzioni del mercato

Pubblicato il 3 ago 2023

Paolo Anselmo

Presidente Iban

Giovanni Marra

Avvocato e socio di IBAN



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Con l’avvio della nuova legislatura è tornato attuale il dibattito sulla riforma dell’ecosistema startup con la discussione in Commissione Finanze alla Camera dei deputati di una nuova proposta di legge dal titolo “disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti ed è formato da 4 articoli”, semplificata in DL Centemero dal nome del primo firmatario della proposta.

Oggi le startup e PMI innovative, grazie all’opera fondamentale di attori che ne facilitano la crescita, costituiscono un importante impulso allo sviluppo dell’economia reale, contribuendo sia alla nascita di nuove imprese ma anche al sostegno dell’innovazione tecnologica del tessuto imprenditoriale grazie a percorsi di open Innovation che generano vere e proprie contaminazioni tra imprese, giovani e mature.

Ecco perché di recente, il legislatore italiano è tornato a promuovere l’investimento in startup e PMI innovative attraverso la proposta di legge n. 170 che si compone di 4 articoli e punta sulla leva fiscale per il sostegno agli investimenti.

Le attuali agevolazioni fiscali per chi investe in startup e PMI innovative

Il DDL si inserisce nell’ambito di un quadro di agevolazioni previsto dall’ordinamento. Come noto, infatti, il Decreto Sviluppo bis (decreto-legge n. 179 del 2012) prevede i seguenti vantaggi fiscali: per le persone fisiche, detrazione Irpef pari al 30% dell’ammontare investito, fino a un massimo di 1 milione di euro; per le persone giuridiche, deduzione Ires pari al 30% dell’ammontare investito, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro.

Si può usufruire dell’incentivo se la partecipazione nell’impresa innovativa (holding period) è mantenuta per un minimo di tre anni. Il vantaggio fiscale sopra descritto vale sia per gli investimenti diretti nel capitale sia nell’ipotesi di investimento indiretto tramite speciali veicoli.

Oltre a ciò, è previsto un regime di incentivo fiscale alternativo a quello appena visto e cioè il c.d. “de minimis” il quale consente una detrazione Irpef del 50% destinata alle persone fisiche che investono nel capitale di rischio di startup innovative o PMI innovative. È tuttavia previsto un tetto massimo di investimento agevolato in regime di de minimis per ogni periodo di imposta e cioè 100.000 euro per le startup e 300.00 euro per le Pmi innovative. Questo particolare regime, alternativo e non cumulabile con il regime ordinario di agevolazione fiscale, è fruibile purché rispetti i requisiti sugli aiuti di stato previsti dal Regolamento UE n. 651/2014.

La detassazione della plusvalenza da cessione dell’investimento

Il nuovo DDL interviene proprio nell’ambito del regime alternativo “de minimis” prevedendo l’attribuzione, di un credito di imposta per le persone fisiche nel caso in cui l’importo della detrazione superi l’imposta lorda; tale l’eccedenza, quindi, potrà costituire credito di imposta da portare in diminuzione dell’importo dell’imposta dovuta oppure potrà essere compensata con debiti di imposta nel periodo di imposta di presentazione della dichiarazione dei redditi, previa presentazione della stessa, e nei periodi di imposta successivi.

Sempre nell’ambito degli incentivi fiscali il legislatore riprende il tema della detassazione del capital gain cioè la plusvalenza derivante dalla cessione dell’investimento diretto nel capitale sociale in startup o PMI innovative. Il DDL conferma la detassazione del capital gain anche nel caso di investimento tramite organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR), quindi anche nell’ipotesi d’investimento indiretto tramite speciale veicolo. È necessario, tuttavia, che le quote o azioni degli OICR siano acquisite entro il 31 dicembre 2025 e siano detenute per almeno 3 anni.

Per potere beneficiare dell’incentivo è necessario che gli OICR scelti per gli investimenti siano residenti nel territorio dello Stato italiano o in uno Stato europeo (dell’Unione europea o dello Spazio economico europee) e che investano prevalentemente nel capitale sociale di start-up e PMI Innovative. Pertanto, gli OICR devono rispettare la soglia minima di investimento in imprese innovative pari ad almeno il 70 per cento degli attivi patrimoniali dell’organismo.

Sono ricompresi nella definizione di OICR tutti gli organismi mediante i quali si realizza la gestione collettiva del risparmio ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ovvero: fondi comuni di investimento; società di investimento a capitale variabile (SICAV); società di investimento a capitale fisso (SICAF); fondi di fondi.

L’ipotesi di benefici fiscali per chi investe in imprese innovative

Per le PMI innovative è necessario che, affinché possa sussistere il beneficio di esenzione fiscale accordato al capital gain, al momento dell’investimento sia soddisfatta almeno una delle condizioni previste dell’art. 3 del DDL e cioè:

  • non avere operato in alcun mercato;
  • operare in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;
  • necessiti di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l’ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 per cento del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.

Il DDL prende in considerazione anche l’ipotesi di reinvestimento di plusvalenze ottenute dalla vendita di partecipazioni in società tradizionali in favore di start up e PMI innovative. Si prevede dunque la esenzione da imposizione per le plusvalenze purché realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società ed enti privati qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese start up innovative o in piccole e medie imprese innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025.

Infine, il legislatore pone l’attenzione su un particolare veicolo di investimento del venture capital e cioè la società di investimento semplice (SIS). Si tratta di società che possono facilitare l’investimento in PMI non quotate e garantire una maggiore disponibilità finanziaria con gli stessi vantaggi degli investitori istituzionali.

Le SIS sono strumenti che godono di una semplificazione normativa rispetto ai fondi vigilati, tuttavia, devono sempre garantire un sistema di governo e controllo che assicuri la sana e prudente gestione. La riforma prevede l’innalzamento della soglia di patrimonio netto da 25 milioni a 50 milioni con una maggiore disponibilità di risorse.

La necessità di riscrivere le regole dello startup act

Il DDL costituisce sicuramente un punto di partenza per una riforma organica e di ampio respiro che possa essere largamente condivisa e che dia slancio al mondo delle giovani imprese ad alto potenziale.

L’auspicio è quello che si possano riscrivere le regole dello Startup Act a ormai dieci anni dal decreto sviluppo bis con una rivisitazione che tenga conto dell’esperienza degli ultimi anni e che venga incontro alle esigenze emerse con la prassi.

Affinché l’ecosistema innovativo possa raggiungere il suo pieno potenziale, è necessario continuare a perseguire la strada della semplificazione burocratica e dell’incentivo fiscale, a ciò tuttavia devono aggiungersi interventi che agevolino l’ingresso di capitali e talenti dall’estero quindi favorire l’internazionalizzazione del fenomeno, rimuovendo le barriere sostanziali all’ingresso di operatori stranieri.

Particolare attenzione deve essere riposta al venture capital delle imprese grazie al quale si favoriscono percorsi di Open Innovation e si diffonde la cultura della contaminazione tra industrie mature e giovani imprese innovative ad alto potenziale di crescita. Un contesto, dunque, in cui si realizza uno scambio virtuoso e che vede, da un lato, le imprese più mature fornire il c.d. smart money e cioè capitale abbinato al network, relazioni commerciali, competenze e managerialità, dall’altro le startup fungere da impulso e sostengo all’innovazione tecnologica del sistema imprenditoriale.

L’importanza di valorizzare il corporate venture capital

Il corporate venture capital ad oggi rappresenta un fenomeno in espansione ma diffuso solo localmente. circoscritto all’interno dei confini territoriali dei principali attori. Il percorso di Open Innovation si pone come vero e proprio driver in grado sviluppare la cultura dell’innovazione non solo di prodotto ma anche di processo consentendo alle imprese di aprirsi a nuovi modelli, attrare talenti e di avere vantaggi competitivi.

D’altronde incentivare fiscalmente il corporate venture capital e la costituzione di fondi di derivazione aziendale avrebbe vantaggi sull’ecosistema in quanto potrebbe favorire l’exit degli investitori formali e quindi realizzare una interazione tra i vari attori a beneficio della crescita. A tal proposito si potrebbe ipotizzare la futura istituzione di un mercato di negoziazione “secondario” delle partecipazioni in imprese innovative.

Pertanto, da un lato si avverte la necessita di interventi volti a incentivare la collaborazione degli attori della filiera del venture capital, dall’altro è altresì necessario dare maggiore impulso alla raccolta “primaria” proveniente, cioè, da investitori istituzionali e cioè banche, istituti di previdenza, imprese di assicurazione al fine di far confluire importanti risorse nel sistema innovativo italiano.

Per tale ragione una futura riforma dovrebbe promuovere un maggiore impegno degli investitori istituzionali nel sostegno diretto e indiretto all’economia reale con un ipotetico obbligo di investire parte della raccolta in favore di imprese innovative.


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