Nel corso dei dieci anni di vigenza dello Startup Act, si sono stratificate diverse misure fiscali agevolative per gli investitori, la cui coesistenza non è semplice da gestire. Inoltre, è fondamentale che l’investitore conservi la completa documentazione a supporto della detrazione fiscale, che l’Amministrazione finanziaria può richiedere anche a distanza di anni, pretendendo – qualora fosse lacunosa – la restituzione del beneficio.
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Startup Act, i nodi da sciogliere
Il 18 ottobre 2022, lo “Startup Act” – ovvero il Decreto Legge 179/2012, fortemente voluto dall’allora Ministro dello Sviluppo Economico Corrado Passera – ha compiuto ben dieci anni. La ratio che ha spinto il Legislatore ad introdurre nel nostro ordinamento lo Startup Act è riassumibile nella visione che l’attività delle start-up innovative contribuisca alla crescita economica e all’occupazione, specialmente giovanile, favorendo un salto di conoscenza su tutto il tessuto imprenditoriale improntandolo sull’high-tech e sull’high skill.
Fra le varie agevolazioni introdotte dallo “Startup Act” e negli anni modificate, incrementate e potenziate, ci sono certamente gli incentivi fiscali a favore degli investitori. Seppure con l’intento lodevole di mettere a disposizione dei Business Angels e altri investitori un ventaglio sempre più ampio e “robusto” di agevolazioni fiscali, la coesistenza di più benefici per gli investitori, unitamente alle modifiche normative intervenute negli anni, hanno reso il panorama non sempre semplice da interpretare.
Inoltre, è fondamentale che l’investitore acquisisca la corretta e completa documentazione a supporto della detrazione fiscale, dato che talvolta, purtroppo anche a distanza di anni, possono verificarsi delle sgradite sorprese nel momento in cui l’Amministrazione finanziaria, nell’esercizio dei propri poteri di controllo documentale, dovesse contestare la qualità e/o la completezza dei giustificativi ricevuti, riprendendo quindi a tassazione con sanzioni ed interessi le somme di cui in precedenza si è beneficiato.
Le agevolazioni fiscali per chi investe in startup innovative
Sin dall’introduzione del DL 179/2012 (articolo 29), fu previsto che i soggetti IRPEF (principalmente le persone fisiche) e le società che investono nel capitale sociale di startup innovative potessero beneficiare, rispettivamente, di una detrazione dall’imposta lorda o di una deduzione dalla base imponibile IRES. Tali detrazioni o deduzioni, originariamente pari al 19 o 20%, furono poi innalzate al 30% a decorrere dal 2017, agevolazione fiscale tutt’oggi vigente.
Tuttavia, al fine di fornire ai contribuenti un’ulteriore opportunità sotto forma di beneficio fiscale “potenziato”, con il Decreto Rilancio (Decreto-Legge 34/2020) si è introdotta, solo a favore dei soggetti IRPEF, un’agevolazione (alternativa a quella ordinaria del 30%) consistente nell’incremento della detrazione delle somme investite al 50%. Tale maggiore agevolazione opera in regime “de minimis”, normativa europea che limita a soglie quantitative massime gli aiuti che possono essere concessi alle imprese senza violare le norme sulla concorrenza.
Entrambe le agevolazioni descritte si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo (per “conferimenti in denaro” si intende anche la compensazione di crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale). In ambo i casi, la fruizione degli incentivi descritti è condizionata al mantenimento della partecipazione nella startup innovativa per un periodo minimo di tre anni. La cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per l’investitore di restituire l’importo detratto (oltre agli interessi legali).
Come funzionano le agevolazioni per persone fisiche e soggetti giuridici
Per gli investitori persone fisiche sono attualmente previste due diverse agevolazioni fiscali, alternative tra di loro: la prima è una detrazione dall’imposta lorda IRPEF pari al 30% dell’ammontare investito, fino ad un massimo di euro 1.000.000 annui. Tale limite si applica in capo all’investitore per tutti gli investimenti effettuati nell’anno fiscale di riferimento. Pertanto, il risparmio IRPEF massimo che potrà essere conseguito dall’investitore per ciascuna annualità sarà pari a 300mila euro (=30% di 1.000.000).
La detrazione che non trova capienza in un dato anno d’imposta potrà essere comunque utilizzata negli anni successivi, ma non oltre il terzo (ad esempio, l’eventuale detrazione eccedente l’imposta lorda relativa al 2022, potrà essere fruita ad abbattimento dell’imposta lorda che dovesse emergere entro il 2025). L’agevolazione è riconosciuta sia per gli investimenti diretti che per gli investimenti effettuati indirettamente tramite OICR o altre società che investono prevalentemente in startup e PMI innovative (è il caso, ad esempio, delle “società veicolo” che i Business Angels costituiscono per investimenti in pool, dove il Champion è poi colui il quale funge da “leader” degli investitori nei rapporti con la startup).
Per i soci di società di persone che investono tramite il veicolo, l’importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili ed il predetto limite di euro 1.000.000 si applica in relazione al conferimento in denaro effettuato dalla società. Per il riconoscimento dell’agevolazione è necessario inoltre che la startup innovativa non riceva, complessivamente, più di 15 milioni di euro di investimenti negli anni di vigenza del regime agevolativo.
La seconda è una detrazione dall’imposta lorda IRPEF pari al 50% dell’ammontare investito, fino ad un massimo di Euro 100.000 annui. Tale agevolazione è stata introdotta dal Decreto-legge 34/2020 in alternativa alla detrazione ordinaria del 30%. Pertanto, il risparmio IRPEF massimo che potrà essere conseguito dall’investitore per ciascuna annualità sarà pari a 50mila euro (=50% di 100.000). La detrazione è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea sugli aiuti de minimis e spetta, pertanto, fino ad un ammontare massimo di aiuti ad una medesima startup innovativa non superiore ad euro 200.000 nell’arco di 3 esercizi finanziari.
Tale detrazione si applica alle sole startup innovative iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell’investimento e, pertanto, può riguardare esclusivamente gli investimenti in startup già esistenti e non anche gli apporti in fase di costituzione della stessa. Per accedere alla detrazione “maggiorata” occorre che la startup innovativa beneficiaria degli investimenti invii al Ministero dello Sviluppo Economico un’apposita istanza, attraverso una piattaforma informatica dedicata, ai fini della verifica del non superamento delle soglie del “de minimis”.
Un caso pratico
Provando a fare un esempio pratico ipotizziamo un investimento da 130mila euro nella Spaceship Srl startup innovativa. Spaceship Srl ha ricevuto altri aiuti in “de minimis” per 160mila euro. Sotto il profilo soggettivo dell’investitore, la detrazione “potenziata” sarebbe astrattamente concedibile fino ad un massimo di 100mila euro. Tuttavia, poiché Spaceship Srl ha già usufruito di aiuti in “de minimis” per 160mila euro, può beneficiare di ulteriori aiuti in de minimis per 40mila euro e quindi di investimenti agevolabili al 50% solo per 80mila euro. L’investitore pertanto avrà diritto ad una detrazione potenziata nei limiti del “de minimis” calcolato sulla società, pari a 80mila euro, ottenendo quindi un beneficio fiscale “netto” in de minimis di 40mila euro.
Le due tipologie di detrazioni
Detrazione IRPEF ordinaria (DL 179/2012 art. 29) | Detrazione IRPEF in regime “de minimis” (DL 179/2012 art. 29 bis) | |
Percentuale di detrazione | 30% | 50% |
Limite massimo di detrazione | Euro 1.000.000 annui | Euro 100.000 annui |
Ulteriori limiti | La startup non può ricevere più di euro 15 milioni di investimenti agevolabili nel periodo di vigenza del regime agevolativo | La startup non può ricevere più di Euro 200.000 di investimenti agevolabili “de minimis” nell’arco di 3 esercizi finanziari |
Investimenti ammissibili | Sottoscrizione capitale sociale iniziale e successivi aumenti di capitale | Solo aumenti di capitale (no apporti iniziali in fase di costituzione della società) |
Procedura | Nessuna. La detrazione è autonomamente indicata nella dichiarazione dei redditi dell’investitore, ferma restando la necessità del Business Angel di acquisire idonea documentazione (cfr. paragrafi successivi) | Necessaria istanza preventiva al Mise. Il Mise notifica l’esito dell’accertamento ai fini “de minimis” alla startup e all’investitore, che in caso positivo può usufruire della detrazione |
Per le persone giuridiche soggette all’IRES, è prevista una deduzione dall’imponibile IRES pari al 30% dell’ammontare investito, fino a concorrenza di 1,8 mln di euro annui. Pertanto, il risparmio fiscale massimo per ciascun periodo d’imposta sarà pari ad euro 1.800.000 * 30% * 24% (aliquota ordinaria IRES) = euro 129.600. Anche in questo caso, qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo.
Per il riconoscimento dell’agevolazione è necessario che la startup innovativa non riceva, complessivamente, più di 15 milioni di euro di investimenti agevolabili negli anni di vigenza del regime agevolativo. Per le persone giuridiche non è prevista l’agevolazione del 50% in regime “de minimis”.
Le agevolazioni fiscali per chi investe in PMI innovative
Sotto il profilo oggettivo, i medesimi incentivi fiscali sono stati estesi anche agli investimenti in piccole e medie imprese innovative (“PMI innovative”) dall’art. 4, comma 9 e 9-ter, del Decreto-Legge 3/2015, e quindi: l’agevolazione IRPEF e IRES ordinaria al 30%; l’agevolazione IRPEF in regime “de minimis” al 50%, con le seguenti differenze:
Detrazione IRPEF in regime “de minimis” | Startup innovative (DL 179/2012 art. 29 bis) | PMI innovative (DL 3/2015 art. 4 comma 9 ter) |
Limite massimo di detrazione | euro 100.000 annui | euro 300.000 annui |
La detrazione IRPEF in “de minimis” spetta prioritariamente rispetto alla detrazione IRPEF ordinaria al 30%, e fino all’ammontare di euro 300.000 annui. Sulla parte di investimento che eccede tale limite, è fruibile esclusivamente la detrazione IRPEF ordinaria al 30%.
Anche in questo caso, con un esempio pratico, se un investitore ha investito nel 2022 400mila euro in una (o più) PMI innovative e ipotizzando che il suo reddito imponibile IRPEF sia capiente e che la società non abbia ricevuto aiuti in “de minimis”, l’investitore può beneficiare di una detrazione al 50% sull’ammontare di 300mila euro per complessivi euro 300.000*50% = 150.000; una detrazione al 30% sui rimanenti euro 100mila euro per complessivi euro 100.000*30% = 30.000.
La documentazione da conservare ai fini dei controlli fiscali
Chiarito il perimetro applicativo delle agevolazioni è importante concentrare l’attenzione su quali siano i documenti da conservare ai fini dei controlli fiscali. Sono infatti numerose, presso i Business Angels, le richieste documentali pervenute da parte dell’Agenzia (i cosiddetti controlli 36-ter, ovvero i controlli previsti dall’art. 36-ter del DPR 600/1973) ai fini della verifica delle detrazioni fiscali indicate nel modello Redditi Persone Fisiche.
La mancata consegna all’Agenzia delle Entrate dei documenti sottoindicati presuppone la perdita del diritto alla detrazione e quindi la ripresa a tassazione dell’importo di cui si è fruito, maggiorato di interessi e sanzioni; e poiché tali richieste documentali arrivano sempre qualche anno dopo gli investimenti, è importante reperire tutta la documentazione prima o subito dopo l’investimento, dato che rimediare “ex post” a distanza di anni è impossibile, Per poter beneficiare della detrazione/deduzione al 30%, gli investitori devono ricevere dalla startup e conservare la seguente documentazione: una certificazione nella quale la startup attesta di aver ricevuto un ammontare complessivo di conferimenti non superiore a 15 milioni di euro e l’entità dell’investimento effettuato nel periodo di imposta (tale certificazione deve essere rilasciata entro 60 giorni dall’investimento); copia del piano di investimento (business plan) della startup, contenente informazioni dettagliate sull’oggetto dell’attività, sui relativi prodotti, nonché sull’andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti. L’Agenzia delle Entrate richiede che il piano d’investimento includa anche la descrizione delle c.d. exit strategy.
L’Agenzia delle Entrate richiede, infine, che il contribuente produca un’attestazione rilasciata dalla startup innovativa nella quale dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 25 DL 179/2012 e dal decreto ministeriale di attuazione del 25 febbraio 2016 (requisiti propri delle startup). Per quanto riguarda la detrazione al 50% in “de minimis”, gli investitori devono ricevere e conservare una dichiarazione del legale rappresentante della startup innovativa che riporti l’importo dell’investimento, il codice COR rilasciato dal Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) e l’importo della detrazione fruibile.