l’analisi

Startup, cosa cambia col Ddl Concorrenza: molto ma non abbastanza



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Il disegno di legge sulla concorrenza introduce cambiamenti degni di nota nel panorama delle start-up italiane, con l’intento di rafforzare il settore e attirare maggiori investimenti. Ma sono considerate da alcuni osservatori come un intervento ancora piuttosto limitato

Pubblicato il 7 ago 2024

Pierluigi Feliciani

Hogan Lovells Studio Legale



startup ddl concorrenza

Il 26 luglio scorso, il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo disegno di legge sulla concorrenza, con il quale sono state introdotte importanti modifiche normative destinate al mondo delle start-up italiane.

Gli obiettivi principali che si intendono perseguire sono: definire più precisamente le società che possono qualificarsi come start-up innovative, incentivare gli investimenti nei fondi di venture capital (VC) e agevolare gli investitori non-europei. Più in particolare, il Governo è intervenuto sui seguenti punti.

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Modifiche alla disciplina delle start-up (modifiche al D.L. n. 179 del 2012) nel ddl Concorrenza

Un insieme di interventi apportati con questo DDL riguarda la ridefinizione della nozione e dei requisiti delle start-up innovative. Le modifiche proposte che seguono mirano, probabilmente, a restringere il numero di società che possono qualificarsi come start-up, con l’obiettivo di includere in tale ambito solo quelle che abbiano già iniziato un percorso di crescita effettiva e risultino perciò più promettenti.

Nuova definizione di start-up

Rispetto ai requisiti dimensionali di queste società, viene stabilito che le start-up dovranno rispettare i requisiti di micro, piccola o media impresa ai sensi della Raccomandazione UE n. 2003/361/CE. Questo intervento restringe la definizione di start-up, escludendo le imprese che non rientrano in queste categorie dimensionali, volendo così escludere le società che abbiano ormai raggiunto una crescita considerevole dall’ottenimento dei benefici previsti dalla legge per le start-up.

Aumento del capitale minimo necessario

Un’ulteriore modifica sicuramente significativa attiene al capitale sociale minimo richiesto alle start-up, che viene innalzato a 20.000 euro. Se questo aumento rappresenta un tentativo di selezionare imprese con una certa disponibilità finanziaria, allo stesso tempo potrebbe anche escludere dalle diverse agevolazioni molte start-up nella primissima fase di sviluppo, dove solitamente non si dispone di somme tali da investire. Ad ogni modo, considerando che, salvo il caso di società unipersonali, la legge obbliga a versare solo il 25% del capitale minimo in fase di costituzione, l’impatto del nuovo requisito sembra essere meno gravoso. Questa scelta riflette l’approccio teso a selezionare una quota di start-up minore, con l’intento di focalizzare le agevolazioni e gli incentivi su un gruppo più ristretto di imprese, potenzialmente più promettenti.

Privative industriali

Il disegno di legge, poi, modifica anche il requisito relativo al possesso di privative industriali, che non devono più essere “direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa”, ma devono essere, invece, “utilizzate dall’impresa”. Tale formulazione chiaramente più restrittiva potrebbe limitare l’accesso alle agevolazioni per alcune start-up, benché la reale portata applicativa di questa modifica risulti ancora incerta. Questa nuova definizione potrebbe, allora, implicare un controllo sull’effettivo utilizzo delle privative industriali nel processo produttivo dell’impresa, sebbene sia chiaro come per una start-up questo possa portare a delle complicazioni significative.

Termine nel Registro delle imprese

Un’ulteriore modifica riguarda, infine, il termine che viene concesso alle start-up per essere iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese dedicato a queste società: questo viene esteso da 5 a 7 anni, ma solo per le società che rientrano nell’ambito delle attività economiche considerate strategiche ai sensi della disciplina del golden power(D.L. n. 21 del 2012 e successive modificazioni). L’obiettivo di questa estensione temporale sembra essere di concedere un periodo maggiore alle start-up operanti in settori strategici per crescere e consolidarsi, potendo così queste beneficiare di un periodo più lungo per usufruire delle diverse agevolazioni.

Incentivi agli investimenti in fondi di VC

Oltre alle modifiche relative alla disciplina delle start-up viste finora, il disegno di legge introduce anche nuove disposizioni finalizzate a incentivare gli investimenti in fondi di venture capital.

Investimenti da parte degli enti previdenziali

Con questo DDL, infatti, viene introdotta una quota minima del 2% che gli enti di previdenza obbligatoria dovranno destinare agli investimenti in fondi di VC, in aggiunta alla quota dell’8% del loro attivo patrimoniale che possono destinare agli investimenti. È chiaro, quindi, l’intento di promuovere maggiori investimenti nel settore del venture capital, incrementando le risorse finanziarie disponibili per le start-up italiane.

Incentivi agli investitori non Europei

Infine, come ulteriore meccanismo di incentivo agli investimenti, il disegno di legge prevede modifiche che semplificano il trasferimento in Italia di investitori non Europei, con il chiaro intento di attrarre capitali esteri.

È stato previsto, infatti, che l’attuale disciplina dei visti agevolati per cittadini extra-europei, già esistente nel caso di investimenti pari a 550 mila euro nel capitale di società italiane, mantenuti per due anni, oppure di 250 mila euro in favore di start-up, venga estesa anche agli investimenti effettuati direttamente in fondi di VC, sempre con ammontare minimo di 500.000 euro e per almeno due anni.

Disciplina transitoria

È previsto che le società già iscritte alla sezione speciale dedicata alle start-up possano rimanervi sulla base dei requisiti vigenti in sede di iscrizione, mentre i nuovi requisiti introdotti con questa legge si applicheranno solo alle iscrizioni successive. Questa disciplina transitoria mira a evitare discontinuità per le imprese già attive, garantendo un passaggio graduale alle nuove normative.

Conclusioni

Il disegno di legge sulla concorrenza analizzato, quindi, introduce cambiamenti degni di nota nel panorama delle start-up italiane, con l’intento di rafforzare il settore e attirare maggiori investimenti.

Le proposte esaminate, pur introducendo alcune modifiche rilevanti, vengono considerate da alcuni osservatori – associazioni Innovup e Italian Tech Alliance- come un intervento ancora piuttosto limitato rispetto all’obiettivo di incentivare il settore delle start-up in Italia; d’altra parte, la sua reale efficacia dipenderà dalla chiarezza e dall’applicazione concreta delle nuove disposizioni. Il mondo delle start-up osserva con attenzione il proseguimento del processo legislativo in tal senso.


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