La Società di Investimento Semplice (Sis) ha perso molta dell’innovatività e dell’appeal promesse negli scorsi mesi, a quanto risulta dal testo del decreto Crescita uscito in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile.
La Sis, introdotta nel nostro ordinamento dal decreto Crescita, nasce con l’obiettivo di offrire agli investitori uno strumento di investimento dedicato alla classe di attività del venture capital (e quindi a favore di startup).
Rispetto alla versione iniziale del decreto, in quella uscita in Gazzetta (n. 100 del 30 aprile scorso, all’articolo 27), pesano però alcune principali differenze riscontrabili. Esaminiamole di seguito, con l’auspicio che il legislatore possa ancora ripensare le scelte effettuate in fase di conversione in legge del decreto Crescita.
Cos’è la Società di Investimento Semplice
In termini generali, il nuovo veicolo societario, costituito nella forma della società per azioni, costituisce un organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) riconducibile alla forma della società di investimento a capitale fisso (Sicaf), cui il legislatore ha riservato un regime regolamentare semplificato rispetto alla generalità dei soggetti che svolgono l’attività di raccolta del risparmio. La società in oggetto viene inserita all’interno del T.U.F. tramite l’aggiunta della lettera i-quater) all’articolo 1, comma 1.
Secondo quanto esposto nella Relazione Illustrativa, con l’introduzione di tale nuova forma di OICR si intende offrire agli investitori, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa europea in materia di gestione collettiva del risparmio, uno strumento di investimento dedicato alla classe di attività del venture capital.
Il nuovo veicolo è stato, dunque, introdotto con il dichiarato intento di incentivare il finanziamento verso le piccole e medie imprese (PMI) non quotate, che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell’attività, mediante la raccolta pubblica del risparmio. Oggetto esclusivo dell’attività delle SIS, infatti, deve risultare l’investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati.
Caratteristiche della SIS
La società di investimento semplice deve gestire direttamente il patrimonio raccolto attraverso la sottoscrizione di titoli rappresentativi di capitale. Unici soggetti cui è riservata la possibilità di sottoscrivere gli strumenti emessi dal veicolo in esame sono gli investitori professionali. Altre caratteristiche necessarie affinché la società sia conforme alla normativa SIS sono:
- un tetto massimo di patrimonio netto di 25 milioni di euro;
- un capitale sociale almeno pari a quello previsto dal codice civile per le S.p.A. (50.000 euro).
L’agevolazione ideata dal legislatore al fine di incentivare l’afflusso di capitali verso le PMI non quotate consiste in un’importante riduzione degli oneri regolatori, attraverso la disapplicazione della normativa secondaria, emanata da Banca d’Italia e Consob, e di taluni obblighi relativi ai partecipanti al capitale.
In particolare il comma 2 dell’art. 27 stabilisce che alle SIS non si applicano le disposizioni attuative dell’articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis) del TUF, il quale definisce, nell’ambito della disciplina degli intermediari, i poteri regolamentari delle autorità di vigilanza Banca d’Italia e Consob. In altre parole, pur restando applicabili ai veicoli in oggetto, in quanto Sicaf, le norme di rango primario contenute nel TUF, gli stessi non saranno soggetti alle rigide disposizioni contenute nei regolamenti delle autorità di vigilanza.
Genesi e evoluzione della SIS
Pur essendo apprezzabile l’intento del legislatore di creare un tipo di società per gli investimenti di venture capital soggetta a regole meno rigide rispetto a quelle riservate in generale ai soggetti disciplinati dal TUF, è però opportuno evidenziare che, come abbiamo sottolineato, l’intervento normativo in oggetto ha perso, nelle varie fasi che si sono succedute prima della pubblicazione in G.U., molta dell’innovatività e dell’appeal che aveva nella versione iniziale.
Un primo tentativo di introduzione dello strumento societario SIS nell’ordinamento era stato effettuato attraverso un emendamento al DDL Semplificazioni. Tale emendamento è stato tuttavia eliminato, in ultima lettura, prima dell’approvazione al Senato, dal DDL Semplificazioni, poi convertito in legge. La predetta proposta relativa all’introduzione delle SIS è, però, confluita nella bozza del c.d. Decreto Crescita.
Le differenze rispetto alla versione iniziale
Tra le varie differenze riscontrabili tra l’impianto normativo originario e il testo comparso in G.U. merita particolare attenzione, per l’effetto depotenziante che potrebbe determinare sugli obbiettivi della disciplina in esame, l’eliminazione dell’incentivo fiscale della detassazione dei redditi derivanti dalla partecipazione al capitale delle SIS, nonché l’eliminazione della possibilità di sottoscrivere il capitale di tali veicoli per gli investitori informali che investono le proprie risorse personali nel capitale di rischio di PMI e start up, c.d. business angel.
Per ciò che attiene al primo aspetto, nel testo della proposta originaria era espressamente previsto che non sarebbero stati soggetti a tassazione i redditi di capitale maturati in capo ai soci per effetto della partecipazione nelle SIS. Tale agevolazione fiscale, oltre a costituire un impostante incentivo alla costituzione delle società in oggetto, avrebbe avuto il pregio di equiparare il trattamento fiscale degli investimenti di venture capital veicolati tramite SIS agli investimenti dello stesso tipo effettuati tramite sottoscrizione di quote di Fondi per il Venture Capital i cui proventi, a determinate condizioni, sono detassati in capo ai sottoscrittori, ex art. 31, co. 1, del DL 6.7.2011, n. 98.
La mancata previsione di un incentivo fiscale, dunque, da un lato potrebbe comportare uno scarso numero di costituzioni di SIS, dall’altro potrebbe rendere quelle costituite meno competitive rispetto ad altri veicoli di investimento nel venture capital posta la disparità di trattamento fiscale che si verrebbe a creare tra veicoli sostanzialmente operano con le stesse finalità d’investimento.
Per quanto riguarda il secondo aspetto di cui si è dato conto sopra si rileva che, ancora nel testo del D.L. Crescita approvato con formula “salvo intese” dal Consiglio dei ministri del 4 aprile 2019, era prevista la possibilità per i business angels di sottoscrivere gli strumenti emessi dalle SIS. Tale possibilità è venuta meno nella normativa pubblicata in G.U. che, come detto, riserva esclusivamente agli investitori professionali la possibilità di investire in SIS.
Considerato che le SIS dovrebbero rappresentare un’alternativa di dimensioni ridotte e di più semplice utilizzo rispetto ai fondi di venture capital, anch’essi riservati esclusivamente agli investitori professionali, la previsione di ampliare la platea dei possibili investitori consentendo l’utilizzo dello strumento in parola anche ai business angels sarebbe stato coerente con le finalità e gli obbiettivi della disciplina introdotta. Ciò anche in considerazione del limite dimensionale, con riferimento al patrimonio netto, previsto per tale veicolo societario, che lo rende più adatto a raccogliere capitali ridotti rispetto a quanto avviene per gli investimenti tramite fondi per il venture capital.
L’eliminazione della possibilità per i business angels di sottoscrivere il capitale delle SIS potrebbe limitarne il successo, vista anche la sempre maggior rilevanza che tali investitori stanno assumendo nel mercato di riferimento.
Ciononostante non si esclude che, in sede di conversione in legge del decreto Crescita, il legislatore possa ripensare alle scelte effettuate sino ad ora in tema di SIS, ripristinandone l’appeal iniziale e dando vita ad uno strumento che sia in grado in maniera efficace di convogliare gli investimenti verso le imprese nella loro fase di avvio.