FinTech e Blockchain

Startup innovative e criptovalute, ecco i problemi da risolvere

Le startup innovative si aprono alle criptovalute. Cosa succede quando il mondo della finanza tradizionale si lega alla tecnologia blockchain. Le criticità, a cui porre rimedio, per trasformare i servizi finanziari grazie alla tecnologia e all’innovazione

Pubblicato il 10 Gen 2022

Domenico Gallo

avvocato, studio legale DG

Startup - criptovalute - Fintech - blockchain - regolamento MiCa

Le startup innovative stanno per compiere dieci anni e compiono un salto nella galassia delle criptovalute.

Con l’obiettivo di fornire servizi di credito e collegare il mondo della finanza tradizionale alla tecnologia blockchain, le startup entrano nell’era di Fintech e blockchain. L’acquisto di criptovalute è la nuova tendenza finanziaria. Ma i problemi da risolvere, per trasformare i servizi finanziari mediante tecnologia e innovazione, sono numerosi.

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Le startup focalizzate sulle criptovalute

Tra le startup innovative spiccano sempre più quelle che hanno come oggetto sociale l’obiettivo di fornire servizi di credito e collegare il mondo della finanza tradizionale alla tecnologia blockchain.

Diverse startup si sono fatte strada nel nuovo settore del FinTech ovvero l’unione tra finanza e tecnologia, trasformando i servizi finanziari grazie alla tecnologia e all’innovazione.

Infatti, la rivoluzione digitale, spinta anche dalla pandemia da Covid-19, sta trasformando il modo di utilizzare prodotti e servizi finanziari. E le startup sono all’avanguardia proprio nell’ambito dell’acquisto delle criptovalute, tanto che alcune hanno fatto di questo servizio il proprio punto di forza.

Per esempio, sono nate startup progettate per:

  • le istituzioni, specificatamente: per emettere, monitorare e gestire strumenti finanziari, come dati, prestiti e titoli;
  • il trading di varie criptovalute;
  • fornire servizi di credito e collegare il mondo della finanza tradizionale alla tecnologia blockchain;
  • sviluppare soluzioni di custodia, sicurezza e infrastrutture per criptovalute e applicazioni blockchain eccetera.

L’ecosistema digitale delle startup di criptovalute

In altri termini, le startup hanno sviluppato un sistema digitale ed economico intorno alle criptovalute che include, oltre alle attività indispensabili al funzionamento delle cripto stesse, anche servizi addizionali che possono consentire:

  • lo scambio (acquisto e vendita) online di una valuta virtuale contro le principali valute reali con l’offerta dei relativi tassi di cambio, la fornitura di statistiche e la custodia del portafoglio digitale (e-wallet);
  • l’attività di trading online consistente nell’esecuzione di ordini di acquisto o vendita di criptovalute contro la valuta ufficiale, speculando sui differenziali di cambio;
  • la custodia di portafogli digitali e di altri servizi di sicurezza, finalizzati alla protezione della valuta virtuale o di chiavi crittografiche e codici di autenticazione delle transazioni.

Dunque, ci troviamo di fronte a startup che si occupano di ampliare non solo questo settore del tutto emergente nel nostro Paese, ma tutte altresì con lo scopo principale di semplificare l’accesso al mondo dell’industria finanziaria attraverso hub di prodotti digitali abbracciando le esigenze di diversi utenti: dal principiante all’esperto.

La piattaforma di deposito: quando è irregolare

Quando una startup innovativa è una piattaforma di deposito/custodia e gestione di criptovalute, l’attività in questione deve essere qualificata – ovvero il contratto che impegna la startup alla custodia delle criptovalute essendo queste ultime beni fungibili – come un deposito irregolare [4], obbligando così il depositario ovvero la startup, a restituire/riconsegnare i valori digitali su richiesta e a garantirne la custodia.

In altri termini, nel caso di deposito irregolare, il depositario acquista la proprietà delle cose ricevute ed è tenuto a restituire, anziché le stesse cose affidategli, altrettante cose fungibili della stessa specie e qualità (tantundem). Con la proprietà dei beni si trasferisce in capo al depositario anche il rischio di perimento degli stessi (res perit domino).

Ovviamente tale deposito non consiste in un deposito bancario, perché il gestore / startup non è un istituto bancario.

I portafogli di criptovalute

Poiché per gestire e accumulare qualsiasi criptovaluta serve un portafoglio elettronico / digitale (i wallet funzionano come un conto corrente delle valute tradizionali e permettono, quindi, di inviare e ricevere, moneta in qualsiasi momento), il suo utilizzo da parte di una startup può qualificarsi sempre alla stregua di un “deposito”, sia pure di un bene/valore digitale.

I depositi di criptovalute

L’attività di “deposito” si distingue in due tipologie di deposito:

  • gratuito;
  • oneroso.

La distinzione è essenziale per quanto concerne l’eventuale responsabilità nell’ipotesi di smarrimento o di sottrazione del bene/valore digitale per colpa imputabile alla startup / piattaforma online.

È innegabile, infatti, che il danno derivante dalla sottrazione di criptovalute è imputabile esclusivamente alla gestore della piattaforma / startup che, essendo custode, è tenuto ad adempiere i propri obblighi con diligenza [5] ed è tenuto a restituire le cose fungibili a richiesta del depositante / cliente [6].

La pronuncia del tribunale di Firenze

Inoltre, nel gennaio 2019, il tribunale di Firenze ha confermato che i prestatoti di servizi di criptovalute che consentono il deposito di valori digitali tramite piattaforme online, esercitano un’attività di deposito (irregolare) [7], per cui sono tenuti a restituire i valori depositati su richiesta del depositante, posto che le valute virtuali sono qualificabili come beni fungibili, restituibili nella medesima specie e quantità.

Questa pronuncia costituisce un precedente in materia. Per la prima volta, infatti, viene equiparata l’attività delle piattaforme di custodia e scambio di criptovalute a un comune rapporto di conto corrente o deposito, grazie al quale si può depositare e gestire (negoziare o convertire in moneta legale) i propri valori digitali.

Criptovalute, la disciplina sui servizi di pagamento (PSD)

Ma l’attività delle startup innovative – che svolgono servizi di deposito e gestione di criptovalute – assume particolare rilievo anche e soprattutto nel caso in cui la startup agevoli “operazioni di pagamento” o di “adempimento contrattuale”.

Bisogna premettere che nel codice civile [8] il termine “denaro” è utilizzato con riferimento alla valuta legale.

Se dunque l’attività di una startup facilita le operazioni di pagamento, dovrebbe applicarsi analogicamente la disciplina sui servizi di pagamento (PSD).

È stato rilevato però che la PSD trova applicazione nei soli pagamenti in moneta legale, soprattutto in considerazione del fatto che il legislatore comunitario usa sempre l’espressione “valuta nazionale” ovvero “valuta” ossia moneta avente corso legale in uno Stato membro dell’Unione europea.

Pertanto se il legislatore sia europeo che italiano utilizza solo ed esclusivamente l’espressione “valuta” (intesa come moneta a corso forzoso) e non “moneta”, quale mero strumento di scambio, allora si può affermare che ad oggi qualunque valuta virtuale non può essere ricondotta alla disciplina in tema di servizi di pagamento, dal momento che non è denaro avente corso legale in un determinato ordinamento giuridico.

Si tratterebbe, infatti, di una moneta accettata solo da soggetti paritari – peer to peer – appartenenti ad alcune comunità virtuali, non soggetta alla vigilanza né alla regolazione di alcuna Autorità centrale.

Criptovalute come intermediario negli scambi

Inoltre, si pone il problema in relazione alla caratteristica delle criptovalute di voler fungere da intermediario negli scambi in modo non dissimile alla valuta legale, di qualificare i contratti che abbiano come oggetto un’obbligazione di fare, non fare e dare in cambio di un corrispettivo in criptovalute.

Ne consegue che alla luce della natura delle criptovalute, ogni qual volta si acquista un bene con le cripto, il contratto che si concluderà consisterà in una permuta e non in una vendita, mancandone il prezzo ovvero l’elemento essenziale della vendita.

Mentre non consiste in una permuta, ma in una vendita, la diversa operazione di acquisto di criptovalute con denaro [9].

Le parti sono libere di concordare che l’adempimento vada compiuto con determinati beni rispetto ai quali possono attribuire la natura di mezzi di scambio.

Diversamente, l’operazione contrattuale con cui si cede un bene per ottenere criptovalute realizza una permuta (e non una vendita), consistente nel reciproco trasferimento della proprietà di beni, diversi dal denaro, da un contraente all’altro [10].

In questi termini, se si scambiano beni digitali per altri beni (siano materiali o meno) l’operazione economica che si realizza è quella della permuta. Tale contratto, infatti, avendo ad oggetto il trasferimento reciproco della proprietà delle cose o di altri diritti [11], non richiede la presenza del prezzo, quest’ultimo elemento necessario della vendita.

La disciplina della somministrazione e della permuta

Ulteriore problema si pone poi per i diversi contratti che comportano lo scambio periodico o continuativo di criptovalute con altri beni o servizi.

Si tratta di un problema che può essere risolto con l’affermare che allo scambio periodico di criptovalute e altri beni si applicherà [12] la disciplina della somministrazione e, per lo scambio di beni, la disciplina della permuta.

È agevole notare che il corrispettivo diverso dal denaro non pone un problema di causa contrattuale, in tali contratti sussiste uno scambio. Il problema piuttosto riguarda l’oggetto della prestazione.

Se dal punto di vista giuridico, il corrispettivo dell’adempimento può consistere nella dazione di criptovalute, da un punto di vista pratico, invece, è difficile, soprattutto per i contratti di durata o a esecuzione differita, stabilire la quantità di criptovalute da corrispondere.

La volatilità delle criptovalute e gli stablecoin

Le criptovalute sono caratterizzate da una estrema volatilità, per cui un corrispettivo periodico determinato dalla sola quantità numerica per esempio di Bitcon, più che caratterizzare l’oggetto comporterebbe un mutamento della stessa causa dei contratti esaminati, i quali non potranno più considerarsi commutativi, ma contratti aleatori.

Infatti, la sola specificazione numerica, per esempio, dei Bitcon comporterebbe un mutamento della natura contrattuale da contratto commutativo a contratto di sorte in cui i vantaggi per entrambi i contraenti dipenderebbero da avvenimenti futuri e incerti.

Conclusioni

Il problema della volatilità delle criptovalute potrebbe essere risolto con lo sviluppo di strumenti (stablecoin) che permettono di stabilizzare il valore delle criptovalute in relazione ai beni di riferimento consistenti o in una valuta (per esempio dollaro, euro), l’oro o altri indici.

Questi strumenti sarebbero in grado di preservare la natura commutativa di tali contratti ed operano allo stesso modo delle clausole di rivalutazione (dette anche di “indicizzazione”) che, nei rapporti contrattuali, tendono a garantire le parti dai rischi legati all’eccessivo mutamento di potere d’acquisto del denaro.

Note

  1. Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in Legge 18 dicembre 2012 n. 221.
  2. Con l’art. 4 del Decreto Legge n. 3 del 24 Gennaio 2015.
  3. Cfr. art. 810 c.c.
  4. Ai sensi dell’art. 1782 c.c.
  5. Cfr. art. 1768 c.c.
  6. Cfr. art. 1771 c.c.
  7. Ai sensi dell’art. 1782 c.c.
  8. Alla luce degli artt. 1277 e segg. c.c.
  9. Cfr. art. 1470 c.c.
  10. Cfr. art. 1552 c.c.
  11. Cfr. art. 1552 cc.
  12. In forza dell’art. 1570 c.c.

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